Sentenza n. 10509/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto prot. n.12544 del 10.07.2025 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha approvata la graduatoria regionale del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria I e II grado per la classe di concorso B022 - Laboratorio di scienze e tecnologie delle comunicazioni multimediali per la Regione Veneto sia l'elenco dei candidati idonei di cui all' art. 2 comma 1 del D.L. 7 aprile 2025, n.45 (convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79) nonché di ogni altro provvedimento, antecedente e\o concomitante e\o successivo, ancorché non conosciuto, che di fatto abbia impedito e\o impedisca al ricorrente di poter essere inserito nel succitato elenco dei candidati idonei e, per l'effetto, di ogni ulteriore conseguente beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia al ricorso. Ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo giustificata tale soluzione dalla non piena trasparenza dell'Amministrazione nella comunicazione dei titoli di riserva che avevano determinato l'esito della procedura e dalla novità delle procedure concorsuali cosiddette PNRR rispetto a quelle precedenti.
Atto impugnato: graduatoria regionale e relativo elenco degli idonei del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente per la classe di concorso B022
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte aveva approvato la graduatoria regionale e l'elenco dei candidati idonei relativo al concorso per titoli ed esami per il personale docente della classe di concorso B022, chiedendo il proprio inserimento nell'elenco e i conseguenti benefici. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata. Il controinteressato aveva chiesto il ristoro delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla l. 5 giugno 2025, n. 79
La disposizione è richiamata nell'oggetto dell'impugnazione in relazione all'elenco dei candidati idonei; il giudice non ne svolge un'interpretazione, poiché definisce il giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente presentata e notificata, determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di una decisione sul merito delle censure dedotte.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta profili di novità e l'Amministrazione non ha assicurato piena trasparenza nella comunicazione degli elementi che hanno determinato l'esito della procedura concorsuale.
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