Cassazione Penale, Sentenza n. 1992/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in seguito al rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la responsabilità per peculato fino al 13/03/2012 e valutato le condotte successive alla revoca del mandato SIAE come truffa (prescritta). Si contestava inoltre la determinazione della pena e l'applicazione di pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacita' di contrattare con la PA). Il ricorrente deduceva errata qualificazione giuridica dei fatti successivi alla revoca (truffa vs appropriazione indebita), violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena base e nelle pene accessorie (art. 597 c.p.p.).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente: ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie perché la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, ha ecceduto il mandato rescindente aumentando la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (da 2 anni a 5 anni e 6 mesi) e applicando ex novo l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. La Corte ha rideterminato la durata dell'interdizione temporanea a 2 anni (come nella prima sentenza d'appello irrevocabile sul punto) ed ha eliminato la sanzione dell'incapacita' di contrattare con la PA. Ha inoltre ritenuto inammissibile il ricorso per la parte restante. Nessuna condanna alle spese a carico dell'imputato a favore della parte civile per il solo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Il terzo comma disciplina il divieto di reformatio in peius quando ricorre solo l'imputato; la Corte osserva che tale disposizione non enumera espressamente le pene accessorie tra i provvedimenti inibiti e si puo' arrivare ad applicarle d'ufficio in appello se non erano state applicate in primo grado, ma comunque il giudice di secondo grado non puo' eccedere il mandato devolutivo ricevuto dalla Cassazione
art. 20 cod. pen.
Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa; ciò giustifica in linea di principio la possibilita' per il giudice d'appello di applicarle se non indicate dal primo giudice, ma sempre nei limiti del mandato devolutivo
Giurisprudenza - Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998 (Ishaka)
Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998
Sostiene che il giudice d'appello puo' applicare d'ufficio pene accessorie non disposte in primo grado anche se non devolute con il gravame del pubblico ministero; la Corte ricorda tale principio ma lo applica con la precisazione che l'aumento o l'introduzione di pene accessorie non puo' violare il mandato rescindente
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio, la Corte d'appello chiamata a decidere deve attenersi strettamente al mandato devolutivo; non puo' introdurre o aggravare misure non delegate dalla Cassazione
- Le pene accessorie possono, in linea di principio, essere applicate d'ufficio dal giudice d'appello se il primo grado non le aveva disposte, ma solo nei limiti del potere devoluto e senza violare il divieto di reformatio in peius nell'ipotesi di gravame proposto dal solo imputato
- La censura sulla qualificazione giuridica dei fatti (es. truffa vs appropriazione indebita) rileva in cassazione solo se incide sul trattamento sanzionatorio o sulla rilevanza penale delle condotte; se le condotte sono inutilizzabili per prescrizione o non incidono sulla pena, il motivo puo' risultare privo di interesse
- Quando il ricorso in Cassazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, la parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese di cassazione, perché l'interesse civile non e' coinvolto
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