Cassazione Civile, Ordinanza n. 35675/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2013, assumendo di avere diritto alla deduzione del c.d. cuneo fiscale prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997. Sosteneva di operare nel periodo in esame principalmente come holding di controllo e coordinamento delle controllate, e non come soggetto che svolgeva direttamente trasporto pubblico; aggiungeva che l'eventuale attività residua di gestione della funicolare Como-Brunate non integrava una concessione con tariffa remunerativa, perché il rapporto con il Comune sarebbe stato un contratto di servizio e non una concessione traslativa. Con il ricorso per cassazione deduceva: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia; violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, delle norme sui contratti di servizio e sui criteri di qualificazione di concessione/appalto, nonché delle regole ermeneutiche contrattuali; erronea valutazione dei rapporti economici tra affidatario e Comune, anche alla luce di un giudicato esterno; omesso esame di elementi istruttori; in subordine, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per possibile contrasto con l'art. 107 TFUE.
La decisione
La Corte ha accolto i primi cinque motivi, ritenendo assorbito il sesto. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia con rinvio al giudice di merito. La decisione impugnata è stata ritenuta errata perché aveva escluso il beneficio fiscale sovrapponendo indebitamente la posizione della società ricorrente con quella della controllata affidataria del servizio di trasporto nel Comune di Milano, nonostante un giudicato esterno avesse già accertato, per annualità contigua e con presupposti invariati, la qualità di holding della ricorrente e la sua estraneità al fenomeno della sovracompensazione e ai limiti dell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997. Inoltre, la CTR non aveva compiuto un autonomo e specifico esame del diverso rapporto relativo alla gestione della funicolare Como-Brunate, limitandosi a fondare il diniego su elementi attinenti ad altra fattispecie. Il giudice di rinvio dovrà quindi effettuare gli accertamenti necessari e riesaminare le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come base per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge nella qualificazione del rapporto e nell'applicazione della disciplina IRAP.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997
La Corte lo considera nel senso che i limiti alla deduzione IRAP riguardano il soggetto che rientra nel fenomeno della sovracompensazione e nelle ipotesi escluse dalla norma; non può applicarsi automaticamente a una holding estranea al rapporto specifico o a fattispecie diverse non esaminate autonomamente.
artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422 del 1997
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura del contratto di servizio; la Corte non entra nel merito della loro interpretazione perché ritiene decisivo il vizio della motivazione della CTR e il giudicato esterno.
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati per sostenere che la qualificazione contrattuale doveva derivare dall'interpretazione complessiva delle clausole e della volontà delle parti.
artt. 3 e 30 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamati dalla ricorrente nel confronto tra appalto di servizi e concessione.
art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla concessione.
art. 165, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza degli elementi della concessione traslativa.
art. 267 TFUE
Invocato in via subordinata per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma la questione è stata assorbita.
art. 107 TFUE
Richiamato nella prospettiva dell'asserito contrasto tra disciplina interna e regole sugli aiuti di Stato, ma la censura è stata assorbita.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato nel passaggio sulla rilevabilità del giudicato esterno e sulla produzione documentale in memoria.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata, perché mira a evitare giudicati contrastanti e tutela l'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni.
- In materia tributaria, il giudicato formatosi su una determinata annualità può estendere la sua efficacia alle annualità successive quando il fatto accertato ha carattere pluriennale e resta invariato nei suoi presupposti rilevanti.
- Il giudice non può negare un beneficio fiscale riferibile a una specifica posizione soggettiva del contribuente sovrapponendo indebitamente la situazione di un soggetto distinto, anche se a esso collegato da rapporti societari o di controllo.
- Quando la domanda riguarda un'attività solo residuale o distinta rispetto a quella principale, la commissione tributaria deve svolgere un accertamento specifico e autonomo sui presupposti applicativi della disciplina fiscale invocata, senza fondare la decisione su elementi relativi ad altra fattispecie.
- Se un precedente giudicato ha già accertato che il contribuente opera come holding estranea al fenomeno della sovracompensazione, tale accertamento impedisce di applicare automaticamente le limitazioni alla deduzione IRAP riferite ai servizi di trasporto pubblico affidati alla controllata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35664/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35665/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35666/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35667/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35668/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35669/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →