Sentenza del 26/07/2022 n. 3461 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici-Imu - Presupposti d'imposta - Soggettività passiva - Violazione della stessa indole - Cumulo giuridico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione relativa alla qualifica di soggetto passivo ICI/IMU sulle aree demaniali concesse e alla sanzione per omesso/insufficiente versamento per più annualità, in particolare se le violazioni debbano essere considerate autonome o in regime di continuazione attenuata
La decisione
la corte ha ritenuto che soggetto passivo è il concessionario delle aree demaniali, essendo irrilevante che la concessione produca effetti reali o obbligatori; inoltre, quando per lo stesso immobile e in annualità successive si verificano più violazioni derivanti da identici accertamenti, si applica il regime della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997: va irrogata un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Decisione conforme a Cass. 11432/22, 10006/19 e 9978/2021.
Norme richiamate
d.lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 5
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
applicazione del regime della continuazione attenuata per violazioni multiple identiche relative allo stesso immobile in annualità successive; unica sanzione aumentata da 1/2 a 3 volte la sanzione base
d.lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 2
art. 3, co. 2, d.lgs. 504/92
criteri di imposizione Ici/Imu e soggettività passiva: la titolarità della concessione di aree demaniali individua il soggetto passivo nel concessionario, indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria della concessione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 11432/2022; Cass. n. 10006/2019; Cass. n. 9978/2021
orientamento consolidato che conferma la soggettività passiva del concessionario su aree demaniali e l'applicabilità della continuazione attenuata per omessi/insufficienti versamenti riconducibili allo stesso nucleo di accertamento
Massime di principio
- Per le aree demaniali concesse, il soggetto passivo dell'ICI/IMU è il concessionario: in contestazioni fiscali occorre quindi indirizzare le eccezioni sulla qualificazione del rapporto di concessione solo se si vuole incidere sull'attribuzione dell'obbligo tributario, ma la giurisprudenza tende a ritenere irrilevante la distinzione reali/obbligatorie
- Se più violazioni sono il risultato di identici accertamenti relativi allo stesso immobile e a annualità successive, si applica la continuazione attenuata (art. 12, co. 5 d.lgs. 472/1997): si commina un'unica sanzione aumentata dalla metà al triplo della sanzione base
- Per evitare l'applicazione della continuazione attenuata il contribuente deve dimostrare l'assenza di identità del fatto-reato fiscale (diverso nucleo fattuale o accertamenti distinti), diversità degli elementi accertati o che le annualità non siano consequenziali rispetto allo stesso accertamento
- Nel calcolo delle sanzioni per violazioni plurime riconducibili allo stesso accertamento, verificare sempre che gli atti di accertamento siano effettivamente sovrapponibili: differenze anche formali non sempre sono sufficienti, serve che emergano differenze sostanziali nei presupposti dell'imposta
- Prassi difensiva consigliata: acquisire e conservare copia della concessione, comunicazioni/versamenti, confrontare gli atti di accertamento per evidenziare eventuali differenze; contestare l'attribuzione dell'obbligo tributario solo se supportata da elementi concreti (es. mancanza di poteri materiali del concessionario), altrimenti concentrarsi sulla non identità degli accertamenti per evitare la continuazione
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