Ordinanza n. 2363/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'accertamento del silenzio opposto dalle amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze ratione temporis, all’istanza acquisita dal MIUR al prot. n. 25214 del 26.03.2019 e rinnovata al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE con domanda del 29/9/2021 (acquisita al protocollo n.2115), e al MINISTERO DELL’UNIVERSITA E RICERCA con pec dell’8/8/2021, con cui la ricorrente ha richiesto il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero (Spagna), in data 30/5/2018, di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale inesecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12553/2022, limitatamente al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva originariamente agito per l'accertamento del silenzio opposto dai Ministeri sull'istanza volta al riconoscimento del titolo di studio conseguito in Spagna per la specializzazione nell'insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria. Nel corso del giudizio di esecuzione ha dedotto la parziale inesecuzione della sentenza definitiva n. 12553/2022, poiché non risultavano ancora corrisposte le spese processuali liquidate in euro 750,00, distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. È stata inoltre rilevata l'inerzia del precedente commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha preso atto che la sentenza n. 12553/2022 è rimasta parzialmente ineseguita per il mancato pagamento delle spese processuali. Ha quindi sostituito il precedente commissario ad acta, rimasto inerte, nominando il Dirigente a capo della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il nuovo commissario dovrà dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, senza diritto al compenso, con facoltà di delega a un funzionario o a un organo competente secondo la normativa vigente, e dovrà depositare una relazione conclusiva sull'attività svolta. L'ordinanza è stata comunicata alle parti, al commissario sostituito e al nuovo commissario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata parziale inesecuzione di una sentenza definitiva, anche quando riguardi esclusivamente il pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice, legittima il giudice amministrativo a nominare o sostituire un commissario ad acta per assicurare la piena esecuzione del giudicato.
- L'inerzia del commissario ad acta già nominato può giustificarne la sostituzione con altro commissario, al quale il giudice può assegnare un termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, e imporre il deposito di una relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione competente e può essere autorizzato a delegare l'attività a un funzionario o a un organo competente in base alla normativa vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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