Cassazione Civile, Ordinanza n. 04846/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un'azienda sanitaria locale contro una struttura sanitaria privata accreditata, per il pagamento di somme pretese a saldo dei compensi dovuti per prestazioni di chirurgia vertebrale erogate nei mesi di gennaio-febbraio 2020. L'ASL ha dedotto che, a seguito di controlli di appropriatezza effettuati dai Nuclei Operativi di Controllo, erano emerse prestazioni inappropriate per un importo corrispondente a quello richiesto in monitorio, e che tale importo era stato richiesto alla struttura mediante note di credito e poi trattenuto in compensazione sui saldi. La struttura sanitaria ha contestato la legittimità del verbale NOC dell'11 febbraio 2020 e, richiamando anche un parallelo giudizio amministrativo di impugnazione di quel verbale, ha chiesto in sede di regolamento preventivo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia coinvolgesse la legittimità dell'atto ispettivo. L'ASL ha invece sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso per regolamento preventivo è stato proposto dalla struttura sanitaria che aveva inizialmente adito il giudice ordinario, ma che poi ha sostenuto il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria alla luce delle questioni emerse in causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ASL. Ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto il pagamento di corrispettivi dovuti a una struttura privata accreditata per prestazioni sanitarie rese in esecuzione di un rapporto di concessione di pubblico servizio dal contenuto meramente patrimoniale e paritario. Ha escluso che l'eccezione di compensazione dell'ASL, fondata sull'esito dei controlli di appropriatezza e sull'allegato inadempimento della struttura, spostasse la giurisdizione al giudice amministrativo, poiché tale eccezione non implicava esercizio di poteri autoritativi o una domanda di accertamento con efficacia di giudicato sulla legittimità del verbale ispettivo, incidendo solo sul merito della pretesa. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di L'Aquila anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p.a. dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma ritenuto non decisivo perché la controversia riguarda un rapporto patrimoniale e non l'esercizio di poteri autoritativi.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La Corte lo interpreta nel senso che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie relative al pagamento dei corrispettivi dovuti alla struttura privata accreditata per prestazioni rese in esecuzione del rapporto concessorio di pubblico servizio, quando la lite abbia contenuto meramente patrimoniale e paritario.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti a una struttura privata accreditata per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario quando il rapporto dedotto in giudizio ha contenuto meramente patrimoniale e paritario.
- L'eccezione di compensazione proposta dalla pubblica amministrazione, quando si fondi sull'allegato inadempimento della controparte e sui risultati di controlli interni di appropriatezza, non sposta di per sé la giurisdizione se non comporta esercizio di poteri autoritativi o domanda di accertamento con efficacia di giudicato sulla legittimità del provvedimento amministrativo presupposto.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, rileva la domanda come proposta; questioni incidentali sulla legittimità di atti amministrativi o sui presupposti del controcredito possono incidere sul merito della pretesa, ma non trasformano automaticamente la controversia in una controversia di legittimità amministrativa.
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