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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8999/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per TARI riferita all'anno 2016. Il gravame originario era diretto contro la cartella di pagamento (nata da iscrizione a ruolo) ritenuta illegittima nella qualificazione della tariffa applicata; la Commissione regionale ha invece dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo che l'impugnazione riguardasse l'estratto di ruolo non già la cartella, deducendo altresì la regolare notifica della cartella stessa. La ricorrente ha denunciato che il giudice d'appello ha equivocato l'oggetto della domanda, pronunciando extra petita, e ha altresì sollevato questioni circa l'ammissibilità e la tempestività del ricorso ai sensi del d.lgs. n. 546/1992 (artt. 19 e 21). Inoltre è stata dedotta una eccezione di giudicato esterno formatosi su diversa annualità (sulla classificazione tariffaria applicabile all'unità immobiliare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi di ricorso connessi, ritenendo che il giudice di secondo grado abbia erroneamente interpretato la domanda e ricostruito l'oggetto del giudizio, declarando inammissibile un ricorso che, invece, impugnava la cartella di pagamento (atto che costituiva l'unico atto impositivo). La Corte ha altresì rigettato l'eccezione di giudicato esterno, richiamando il principio secondo cui le delibere tariffarie annuali sono autonome e le pronunce su annualità diverse non necessariamente producono durevolezza dei presupposti d'imposta. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame anche sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di decidere oltre o al di fuori delle domande delle parti (divieto di pronuncia extra petita); la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse violato tale principio interpretando erroneamente l'oggetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4

    Censurata nella parte in cui si sostiene che la sentenza di secondo grado sarebbe nulla per violazione delle norme sul contenuto della decisione; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di nullità per motivazione extra petita.

  • art. 360, c. 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

    Norme invocate come presidio per i motivi di cassazione (violazione di legge e nullità per motivazione insufficiente o decisoria ultra petita); la Corte le ha ritenute applicabili per esaminare la corretta interpretazione dell'oggetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, c. 1, lett. d) e 21, c. 1

    Riferimenti alle norme sulla competenza e sulle impugnazioni degli atti esecutivi/tributari e sui termini di proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse tempestivo e regolarmente riferito alla cartella impugnata.

  • legge n. 147 del 2013, art. 1, cc. 651 e 682

    "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."

    Stabilisce che la determinazione della tariffa è rimessa ai criteri del DPR 158/1999 e al regolamento comunale; implica che la classificazione e i coefficienti tariffari spettano al Comune nell'ambito degli intervalli legislativi.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 2, 3, 4, 6

    La Corte richiama i principi del DPR: la tariffa deve coprire i costi del servizio (art.2), la zonizzazione e le caratteristiche territoriali influenzano la tariffa (art.4), e la parte fissa e variabile della tariffa si determinano in relazione alla potenziale produzione di rifiuti e a sistemi di misurazione o a criteri presuntivi (art.6). Ciò conferma l'autonomia annuale e la variabilità della tariffa per tipologia di attività.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, c. 8-bis e d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8 (conv. l. n. 14/2023)

    Norme richiamate retrospettivamente per giustificare la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; non incidono sul merito ma sul rito adottato.

Massime di principio

  • Un ricorso che impugna una cartella di pagamento è ammissibile anche se la cartella contiene l'indicazione dell'iscrizione a ruolo: il giudice non può spostare l'oggetto del processo dichiarando l'inammissibilità come se fosse impugnato l'estratto di ruolo, salvo che tale estratto sia effettivamente l'atto impugnato.
  • La tempestività del ricorso contro la cartella va valutata rispetto alla data di notifica della cartella stessa; se il ricorso è stato notificato nei termini previsti, non può essere respinto per presunta tardività basandosi su un diverso atto (estratto di ruolo) non impugnato.
  • Le delibere tariffarie comunali sono atti annuali e autonomi: decisioni giudiziali su una determinata annualità non necessariamente producono un giudicato che vincoli le tariffe o i presupposti d'imposta di annualità diverse, salvo che il giudicato abbia ad oggetto elementi identici e durevoli rilevanti per la successiva annualità.
  • L'eccezione di giudicato esterno richiede che il precedente giudicato abbia ad oggetto gli stessi presupposti di imposta e la stessa annualità o presupposti durevoli; in materia tariffaria ciò va valutato con cautela perché la classificazione e i coefficienti possono variare da anno ad anno per scelta amministrativa o per cambiamento dei parametri.
  • Il giudice d'appello deve decidere entro i limiti della domanda (divieto di decidere ultra o extra petita) e motivare sulla questione effettivamente proposta dalle parti; errori di ricostruzione dell'oggetto del giudizio sono ragioni valide di cassazione.
  • In contestazioni sulla qualificazione tariffaria (es. negozio vs magazzino) è rilevante la documentazione probatoria sull'attività svolta nell'unità e la verifica dei criteri comunali di classificazione e zonizzazione per l'anno interessato.

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