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Sentenza

Sentenza del 22/06/2017 n. 3813 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo - Deposito di documenti in appello - Deposito di documenti tardivamente prodotti in primo grado - Ammissibilità - Termini - Deposito di documenti in copia - Disconoscimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione documentale in grado d'appello, in particolare dei documenti prodotti tardivamente nel giudizio di primo grado e dei documenti depositati in copia. La questione centrale è se tali documenti possano essere utilizzati dal giudice e quali formalità debba rispettare la parte che intende contestarne la conformità all'originale.

La decisione

La sentenza afferma che l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 consente in appello la produzione di qualsiasi documento, senza limitazioni quanto alla sua precedente produzione in primo grado. Il deposito è tuttavia soggetto al termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e applicabile anche al secondo grado. Sono quindi utilizzabili in appello anche documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché depositati nel rispetto del termine. Quanto ai documenti prodotti in copia, la parte che ne contesta la conformità deve procedere a un formale disconoscimento, specificando i punti di non conformità e fornendo almeno elementi indiziari sul diverso contenuto dell'originale. Il disconoscimento deve essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna

    La norma consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche se prodotto tardivamente in primo grado, senza ulteriori limitazioni legate alla fase precedente.

  • Art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992

    termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza

    Il deposito dei documenti in appello deve rispettare il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza.

  • Art. 38 d.lgs. 546/1992

    È richiamato tra i riferimenti normativi della decisione, senza che dal testo fornito emerga una specifica interpretazione autonoma.

  • Art. 214 c.p.c.

    Disciplina il disconoscimento della scrittura o della copia prodotta contro la parte, che deve essere effettuato con modalità formali e tempestive.

  • Art. 215 c.p.c.

    Collega gli effetti del disconoscimento alla sua proposizione nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello, la produzione documentale è in linea generale ampia e comprende anche documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché il deposito avvenga entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza.
  • La tardività della produzione in primo grado non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento in appello.
  • Chi riceve un documento in copia e ne contesta la conformità non può limitarsi a una contestazione generica: deve effettuare un disconoscimento formale, tempestivo e specifico.
  • Il disconoscimento deve indicare i punti nei quali la copia sarebbe difforme dall'originale e deve essere accompagnato almeno da elementi indiziari sul contenuto dell'originale.
  • La mancata contestazione nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione può consentire l'utilizzazione processuale della copia.

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