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Ordinanza

Ordinanza n. 391/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Comune di Ostuni – Settore Urbanistica, SUE, Demanio – Servizio Urbanistica, Condono Edilizio, prot. n. 23771 del 1° aprile 2026, notificata a mezzo PEC in data 1° aprile 2026, avente ad oggetto: «Condono Edilizio ex Legge n° 47/85, acquisita allo specifico registro interno dell'U.T.C. al n° 2948/85. Richiesta documentazione integrativa», con la quale è richiesto alla ricorrente la produzione di documentazione e il pagamento di somme a titolo di oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria in relazione alla pratica di condono edilizio L. 47/1985 n. 2948/85 e di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, purché lesivo.

Giustizia amministrativa202600650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di richiesta di documentazione integrativa e pagamento di oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria nell’ambito di una pratica di condono edilizio ai sensi della l. 47/1985

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota del Comune di Ostuni relativa alla pratica di condono edilizio del 1985, con la quale l’amministrazione ha richiesto la produzione di documentazione integrativa e il pagamento di somme per oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della domanda cautelare e del danno prospettato dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il danno prospettato non discenda direttamente dalla nota impugnata, ma possa derivare, al più, da successive e future determinazioni amministrative, quali il rigetto dell’istanza di sanatoria e l’ingiunzione di demolizione. Tali eventuali provvedimenti dovranno essere autonomamente impugnati. Il Collegio non ha disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora.

  • l. 47/1985

    Costituisce la disciplina normativa cui si riferisce la pratica di condono edilizio oggetto della richiesta comunale; l’ordinanza non svolge un’interpretazione specifica delle relative disposizioni.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere accordata quando il danno prospettato non deriva direttamente dall’atto impugnato, ma soltanto da successivi e futuri provvedimenti amministrativi non ancora adottati.
  • Il rigetto dell’istanza di sanatoria e l’ingiunzione di demolizione, ove successivamente adottati, costituiscono provvedimenti autonomi, lesivi e specificamente impugnabili mediante separata azione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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