Sentenza n. 473/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza (prot. uscita n. -OMISSIS- del-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il 5 giugno 2025, e comunicato il 9 giugno 2025, nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici superiori all'assegno sociale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura sul presupposto della percezione, nell'anno 2024, di un reddito superiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Ha dedotto la violazione della direttiva 2013/33/UE, del principio di proporzionalità e dell'obbligo di considerare individualmente le condizioni personali del richiedente. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'allontanamento dalla struttura. Il reddito conseguito risultava pari a euro 9.334,75 lordi, a fronte di un assegno sociale di euro 6.947,33 netti. La Prefettura aveva motivato la revoca sulla sola circostanza del superamento della soglia reddituale, senza valutare la stabilità e la durata dell'incremento reddituale, le prospettive di permanenza dell'occupazione e la situazione individuale del richiedente. Il ricorrente ha anche prospettato la mancata previsione, nell'ordinamento nazionale, di una misura di riduzione dell'accoglienza alternativa alla revoca per l'ipotesi di disponibilità di mezzi economici sufficienti, chiedendo la disapplicazione della normativa nazionale o, in subordine, il rinvio pregiudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento e ha annullato il provvedimento di revoca. La disciplina unionale impone che la revoca o la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza siano adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale, siano motivate e rispettino il principio di proporzionalità. L'art. 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 142/2015 configura la revoca per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici sufficienti come una decadenza con effetti ex nunc, che richiede una valutazione complessiva della posizione dell'interessato. La soglia dell'assegno sociale costituisce un parametro di riferimento, non rigido ed esclusivo: i mezzi economici devono essere stabili o duraturi, riferiti almeno a un arco temporale minimo di un anno e rapportati alle attuali condizioni del richiedente. Nel caso concreto, il mero superamento della soglia, per un importo inferiore a euro 2.500 e sulla base di un reddito lordo confrontato con un parametro netto, non consentiva di ritenere rispettati gli obblighi di individualizzazione e proporzionalità. L'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere anche una valutazione prognostica sulla stabilità dell'impiego e dell'incremento della capacità economica. Il TAR ha escluso la necessità di disapplicare la normativa nazionale o di disporre un rinvio pregiudiziale, ritenendo che la direttiva non imponga al legislatore interno di prevedere una misura di riduzione dell'accoglienza per ogni ipotesi di revoca; tuttavia, il principio di proporzionalità opera direttamente nella fattispecie concreta e impone l'annullamento della revoca sproporzionata, anche quando una mera riduzione sarebbe stata adeguata. È stata rigettata la domanda risarcitoria perché il ricorrente non ha allegato né provato alcun danno, anche considerando la rapida sospensione cautelare del provvedimento. Le spese sono state compensate in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
direttiva 2013/33/UE, art. 20, par. 5
le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza […] sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, […] tenendo conto del principio di proporzionalità
La revoca o riduzione delle condizioni materiali di accoglienza deve essere individualizzata, motivata e proporzionata alla situazione concreta del richiedente; la revoca costituisce una misura eccezionale.
art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso […] alle misure di accoglienza del presente decreto; […] la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza […] è effettuata […] con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale
L'importo annuo dell'assegno sociale è un parametro di riferimento per valutare l'insufficienza dei mezzi, ma non costituisce una soglia rigida ed esclusiva; devono essere considerati ulteriori elementi della situazione economica e personale.
art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Il prefetto […] dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: […] accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti
La revoca per disponibilità sopravvenuta di mezzi economici sufficienti è una decadenza con effetti ex nunc e presuppone una valutazione complessiva, attuale e prognostica della condizione economica del richiedente.
art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente
Il provvedimento di revoca deve essere individualizzato e proporzionato, tenendo conto della situazione concreta del destinatario.
art. 5-quater, comma 1, lettera c), d.l. 10 marzo 2023, n. 20
Ha introdotto nell'art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 il comma 2-bis, positivizzando l'obbligo di individualizzazione e proporzionalità delle misure di revoca.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata rigettata per mancata allegazione e prova del pregiudizio subito.
Massime di principio
- La revoca delle misure materiali di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti deve essere adottata con valutazione individuale, obiettiva, imparziale e motivata, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- L'importo annuo dell'assegno sociale costituisce un parametro di riferimento e non una soglia automatica e rigidamente decisiva per la revoca delle misure di accoglienza.
- La revoca dell'accoglienza per sopravvenuta disponibilità economica richiede mezzi stabili o duraturi, riferiti ad almeno un arco temporale minimo di un anno e alle condizioni attuali del richiedente; l'Amministrazione deve valutare anche le prospettive di stabilità dell'impiego e del reddito.
- La mancata previsione, nell'ordinamento interno, di una misura di riduzione dell'accoglienza alternativa alla revoca non determina di per sé un obbligo di disapplicazione della normativa nazionale o di rinvio pregiudiziale, poiché la direttiva 2013/33/UE configura la riduzione come facoltà; resta però direttamente applicabile il principio di proporzionalità.
- Quando la revoca risulta sproporzionata rispetto alle circostanze concrete, il giudice deve annullarla anche se l'ordinamento non prevede, per quella specifica fattispecie, una misura intermedia di semplice riduzione dell'accoglienza.
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