Cassazione Penale, Sentenza n. 38773/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo volto a ottenere il recupero dei colloqui visivi e telefonici non effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2020 a causa della pandemia. Il ricorrente censurava l'equiparazione del colloquio visivo con telefonate, sostenendo che la sostituzione con due telefonate poteva essere una compensazione temporanea ma non poteva costituire soluzione definitiva, con pregiudizio del diritto al mantenimento delle relazioni familiari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'amministrazione penitenziaria avesse assicurato forme di contatto alternative: il colloquio telefonico recuperato il 6/3/2021 e la compensazione del colloquio visivo con due telefonate del 15 e 31/12/2020. La corte ha considerato giustificate le restrizioni agli spostamenti allora vigenti per la pandemia e ha osservato che la legge n.61/2021 (art. 1-bis) che consentiva spostamenti per colloqui in deroga è entrata in vigore il 13/5/2021 e quindi non era applicabile ai fatti. Perciò il rigetto del reclamo è confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Indica che il ricorrente era sottoposto al regime differenziato; la norma giustifica misure restrittive particolari ma non impedisce il mantenimento dei rapporti familiari tramite strumenti compatibili con le restrizioni.
legge 6 maggio 2021, n. 61 - art. 1-bis
Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti ... sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate
Introdusse una deroga agli obblighi di contenimento degli spostamenti per consentire colloqui in presenza quando necessari per la salute; la Corte ha rilevato che tale norma è entrata in vigore il 13/5/2021 e non poteva quindi retroagire sui fatti del novembre-dicembre 2020.
art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 37 del regolamento (DPR 30 giugno 2000, n. 230); art. 19 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121
Riferimenti normativi che riconoscono ai detenuti il diritto ai colloqui con i congiunti; la Corte interpreta questi diritti in modo compatibile con le misure di contenimento della pandemia, ammettendo modalità alternative (telefoniche/da remoto) quando l'incontro in presenza è impedito da misure straordinarie.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'esazione di una somma a titolo di ammenda/cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- In situazioni di emergenza sanitaria che limitano gli spostamenti, le amministrazioni penitenziarie possono legittimamente sostituire temporaneamente i colloqui in presenza con forme di comunicazione a distanza (telefonate, videocolloqui) purché siano tempestive e idonee a mantenere le relazioni familiari.
- Norme adottate successivamente agli eventi (leggi entrate in vigore dopo i fatti) non si applicano retroattivamente: la tutela concreta dipende dalla normativa vigente al momento dell'evento.
- Per impugnare con successo il rifiuto di ripristinare incontri in presenza, il detenuto deve provare che le misure alternative non siano state offerte o siano evidentemente insufficienti a garantire il diritto alle relazioni familiari.
- I giudici tendono a valutare con deferenza le scelte dell'amministrazione penitenziaria quando queste sono motivate da esigenze di salute pubblica documentabili.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); va dunque valutata la fondatezza sostanziale prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38572/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38574/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38575/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38576/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →