Sentenza del 05/06/2015 n. 11644 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento IRAP e IVA per il 2003, fondato sul rinvenimento di un brogliaccio con annotazioni extracontabili, rideterminando anche il reddito imputabile ai soci. I contribuenti hanno contestato, tra l'altro, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, l'omessa pronuncia sull'adeguamento agli studi di settore e l'illegittima attribuzione di valore presuntivo alle annotazioni, comprese quelle prive della dicitura "OK" o contrassegnate con "NO".
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.E., poiché notificato oltre il termine lungo per impugnare e quindi dopo il passaggio in giudicato della sentenza a lei riferita. Ha invece rigettato il ricorso della società e di B.G. Ha ritenuto sanata la questione del litisconsorzio perché società e soci avevano proposto un unico ricorso contro decisioni sostanzialmente identiche. Ha inoltre stabilito che l'adeguamento agli studi di settore non impedisce un successivo accertamento di maggiori redditi e che la contabilità extracontabile può, da sola, giustificare l'accertamento induttivo, salvo prova contraria del contribuente. Le contestazioni sulla valutazione concreta delle annotazioni sono state ritenute inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci per trasparenza.
La controversia sull'accertamento del reddito della società e quella relativa al reddito da partecipazione dei soci sono connesse e richiedono, in linea generale, la partecipazione processuale della società e di tutti i soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Accertamento induttivo mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
La contabilità in nero, inclusi appunti personali e brogliacci che registrano operazioni d'impresa, può costituire autonomamente una prova presuntiva sufficiente a legittimare l'accertamento induttivo. Spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
La norma è stata invocata dai ricorrenti, ma la Corte ha respinto la censura relativa all'utilizzo delle annotazioni extracontabili come elementi presuntivi.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scrittura contabile può comprendere anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente gli atti dell'impresa o ne rappresentino i risultati economici.
Disciplina degli studi di settore, richiamata dal D.L. n. 427 del 1993
La procedura basata sugli studi di settore è autonoma e affianca gli ordinari poteri di accertamento; pertanto, la conformità del reddito dichiarato agli studi di settore non esclude l'accertamento di maggiori ricavi o redditi sulla base di ulteriori elementi.
Massime di principio
- Il contribuente che si adegua agli studi di settore non è automaticamente protetto da ulteriori accertamenti: l'Amministrazione può utilizzare altri elementi probatori specifici.
- Brogliacci, agende, appunti personali e altra documentazione extracontabile possono avere valore di scritture contabili e fondare da soli un accertamento induttivo, se riferibili all'attività d'impresa.
- Una volta utilizzata una contabilità extracontabile come presunzione, spetta al contribuente dimostrare concretamente che le annotazioni non rappresentano ricavi effettivi o che contengono errori.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del contenuto probatorio: occorre dimostrare un effettivo vizio giuridico o una motivazione radicalmente carente, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.
- Quando società di persone e soci sono destinatari di accertamenti collegati, è opportuno impugnare congiuntamente e rispettare rigorosamente i termini processuali per tutti i soggetti; la tardività del ricorso di uno di essi può determinare il passaggio in giudicato della relativa decisione.
- La violazione formale del litisconsorzio può non comportare la nullità se l'unità sostanziale del contraddittorio è stata comunque realizzata attraverso la partecipazione di società e soci e la trattazione coordinata delle cause.
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