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Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 21074 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la decisione della CTR Campania che aveva ritenuto automaticamente sussistente il presupposto dell'IRAP, cioè l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata, sulla sola base dei compensi corrisposti a terzi. Ha sostenuto che occorreva accertare concretamente la natura delle collaborazioni e verificare se esse fossero effettivamente riferibili all'esercizio professionale e idonee a creare un'organizzazione autonoma. Il secondo motivo riguardava l'omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la conclusione della CTR, che aveva desunto l'autonoma organizzazione dall'entità dei compensi corrisposti a terzi, pari a lire 6.630.000 rispetto a un imponibile di lire 168.143.000, senza svolgere alcuna indagine sulla natura delle attività svolte dai terzi. La Corte ha precisato che neppure compensi elevati a consulenti determinano automaticamente l'assoggettamento all'IRAP. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria della Campania, in diversa composizione, affinché accerti in concreto l'esistenza o meno del presupposto impositivo dell'IRAP e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3

    L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Tale requisito deve essere verificato concretamente e non può essere desunto automaticamente dalla mera esistenza o dall'entità di compensi corrisposti a terzi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50 (TUIR)

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla qualificazione dei redditi derivanti dall'attività professionale, ma la decisione si concentra soprattutto sull'accertamento dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'IRAP.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono state dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per i professionisti, il pagamento dell'IRAP non deriva automaticamente dall'esistenza di compensi versati a terzi: occorre verificare se tali prestazioni siano collegate all'attività professionale e se producano una struttura organizzativa autonoma.
  • La mera entità dei compensi corrisposti a consulenti o collaboratori non è sufficiente, da sola, a dimostrare il requisito dell'autonoma organizzazione.
  • L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il professionista è responsabile di una struttura propria e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
  • Il giudice deve accertare la natura concreta delle attività svolte dai terzi: prestazioni meramente sostitutive o occasionali possono non integrare il presupposto IRAP, mentre un supporto stabile e funzionale all'organizzazione dell'attività può rilevare.
  • In caso di decisione tributaria fondata soltanto su dati quantitativi, senza esame della natura delle collaborazioni e dell'effettiva organizzazione professionale, la pronuncia può essere cassata per erronea applicazione dei criteri sull'IRAP.

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