Parere n. 954/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1992, ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana dal 7 aprile 1994. Nel corso dell'istruttoria sono emerse, da informazioni riservate, specifiche controindicazioni riferite alla sicurezza della Repubblica. La questione consiste nello stabilire se tali elementi integrino la causa ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 e consentano il diniego della cittadinanza, nonché quali requisiti debba rispettare la motivazione del provvedimento ministeriale.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego nei sensi indicati in motivazione. Ha ritenuto che la valutazione delle informazioni riservate e della loro rilevanza quali controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica appartenga a un'ampia discrezionalità amministrativa e che, allo stato, le conclusioni dell'Amministrazione non risultino manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli. Ha tuttavia precisato che il provvedimento di diniego non può fondarsi su una motivazione generica: pur mantenendo riservati i documenti utilizzati, deve indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Osservazioni
Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La valutazione delle informazioni riservate acquisite dall'Amministrazione e della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza è ampiamente discrezionale. Il parere non rileva, allo stato, profili manifestamente illogici, arbitrari o irragionevoli nelle conclusioni amministrative.
Motivazione del diniego
Il decreto ministeriale di diniego deve essere motivato in modo non generico. Ferma la riservatezza dei documenti posti a fondamento dell'istruttoria, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative necessarie a consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti temporali e familiari per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio; la loro sussistenza non impedisce il diniego quando ricorra la causa ostativa relativa alla sicurezza della Repubblica.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La sussistenza, nel caso concreto, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
art. 8, comma 1, l. 91/1992
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi nel parere.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato e a giustificazione dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, anche quando risultino integrati i presupposti previsti dall'art. 5 della medesima legge.
- La valutazione della rilevanza, ai fini della sicurezza della Repubblica, delle informazioni riservate acquisite dall'Amministrazione appartiene a un'ampia discrezionalità amministrativa e può essere censurata quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La riservatezza degli atti informativi posti a fondamento del diniego di cittadinanza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve indicare, senza divulgare necessariamente i documenti riservati, le ragioni ostative in modo non generico e sufficiente a consentire l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
- Quando il diniego della cittadinanza italiana è fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto del Ministro dell'interno deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana. L'affare concerne l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e la causa ostativa dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell'istanza
L'interessato aveva presentato un'istanza documentata ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo avere contratto matrimonio con cittadina italiana il 7 aprile 1994. La disposizione consente al coniuge straniero o apolide di acquistare la cittadinanza italiana al ricorrere dei requisiti temporali di residenza o di decorso del termine dalla celebrazione del matrimonio, purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale.
Causa ostativa e procedimento
Nel corso dell'istruttoria amministrativa sono emerse, sulla base di informazioni riservate, specifiche controindicazioni riferite alla sicurezza della Repubblica. L'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 prevede che la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica precluda l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della stessa legge, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato quando ricorrono le cause ostative previste dall'art. 6. Se il diniego è fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la valutazione delle informazioni riservate e della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza rientri in un'ampia discrezionalità amministrativa. Esaminati gli elementi informativi allegati alla richiesta di parere, non sono stati ravvisati elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione.
In particolare, la valutazione amministrativa non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Il parere è quindi favorevole all'adozione del diniego nei sensi precisati dalla Sezione.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La Sezione ha posto una specifica condizione sostanziale sulla motivazione del provvedimento finale. Il decreto di diniego non può limitarsi a un richiamo generico a ragioni di sicurezza o a informazioni riservate.
Pur dovendo essere preservato il carattere riservato dei documenti utilizzati nell'istruttoria, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo sufficientemente concreto da consentire all'interessato di comprendere la base della decisione e di esercitare, se del caso, il proprio diritto di difesa.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere nei sensi della motivazione, ritenendo non manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole la valutazione ministeriale circa la sussistenza di controindicazioni di sicurezza. Il successivo decreto di diniego dovrà comunque essere motivato in modo specifico, compatibilmente con la tutela della riservatezza delle informazioni acquisite.
Il parere è stato redatto in duplice originale, digitale e cartaceo, con oscuramento dei dati identificativi nella versione destinata alla pubblicazione, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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