Sentenza n. 7192/2026 - Roma, Sezione 3B
per il risarcimento danni subiti e subendi dalla Rida ambiente Srl a causa del comportamento omissivo della Regione Lazio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo della Regione Lazio consistito nella mancata esecuzione di precedenti sentenze sull'individuazione della rete regionale integrata di impianti di smaltimento e nella mancata autorizzazione di nuovi impianti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di un impianto munito di AIA, ha chiesto il risarcimento di euro 112.890.592,95, o della diversa somma da accertare, sostenendo che la Regione Lazio non avesse dato esecuzione a tre pronunce del giudice amministrativo: una sentenza che le imponeva di individuare entro 180 giorni una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, una successiva pronuncia dichiarativa dell'inottemperanza e una terza sentenza che aveva nominato un commissario ad acta. La ricorrente ha dedotto che la cronica carenza di impianti e l'impossibilità di disporre di una discarica di servizio le avessero impedito di utilizzare pienamente la capacità produttiva autorizzata, cagionandole un danno da mancato conseguimento dei ricavi conseguibili a regime. Ha inoltre imputato alla Regione la mancata autorizzazione di nuovi impianti, in violazione degli obblighi derivanti dal Piano regionale dei rifiuti. La Regione ha eccepito la carenza di interesse con riferimento al periodo 2014-2017, contestando nel merito la riconducibilità del danno a una propria condotta inadempiente, l'esistenza della colpa, il nesso causale e la quantificazione del pregiudizio. Ha sostenuto che la pianificazione del sistema dei rifiuti coinvolgesse una pluralità di soggetti e che la propria funzione fosse di programmazione, non di garanzia del pieno utilizzo degli impianti privati. Il TAR ha qualificato la domanda come azione risarcitoria riconducibile all'art. 112, comma 3, c.p.a., relativa ai danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione, totale o parziale, del giudicato, alla sua violazione o elusione. Ha rilevato, inoltre, che la ricorrente non aveva provato gli esiti dei giudizi di ottemperanza e dell'attività del commissario ad acta, né aveva dimostrato l'inadempimento della Regione agli obblighi normativi e il rapporto causale tra la mancata autorizzazione di nuovi impianti e il danno lamentato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'azione prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. è un'azione nuova, distinta dall'azione di ottemperanza, proponibile anche davanti al giudice dell'ottemperanza per ragioni di economia processuale, ma limitata ai danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, oppure alla sua violazione o elusione; non consente quindi di formulare una qualsiasi domanda risarcitoria. Secondo il Collegio, la norma può operare anche quando l'esecuzione in forma specifica sia impossibile senza un vero e proprio inadempimento, e in tale ambito la responsabilità ha caratteri oggettivi, essendo esclusa soltanto dall'insussistenza originaria o sopravvenuta del nesso causale, anche per effetto di una causa di giustificazione. L'accertata impossibilità di eseguire il giudicato in forma specifica può convertire ex lege l'obbligazione nell'obbligo di corrispondere l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto. Nel caso concreto, tuttavia, la società aveva instaurato un giudizio ordinario e non aveva adeguatamente provato gli esiti dei giudizi di ottemperanza né l'incidenza della nomina e dell'attività del commissario sul danno. Il TAR ha inoltre escluso che la Regione fosse gravata da un'obbligazione di risultato: nella pianificazione dello smaltimento essa svolge una funzione di programmazione dell'utilizzo delle capacità esistenti, configurandosi al più un'obbligazione di mezzi. La mancata individuazione della rete regionale non attribuisce dunque all'impresa il diritto al risarcimento per il mancato sfruttamento massimo della capacità autorizzata. Anche rispetto alla mancata autorizzazione di nuovi impianti, la ricorrente non ha provato né l'inadempimento di specifici obblighi normativi né il danno e il relativo nesso causale, non avendo documentato gli esiti delle iniziative giudiziarie per l'apertura di ulteriori impianti né spiegato il rapporto tra tale mancata autorizzazione e la propria sovracapacità produttiva. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
La disposizione consente una domanda risarcitoria nuova, distinta dall'ottemperanza, ma limitata ai danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ovvero alla sua violazione o elusione; non consente una domanda risarcitoria generica. La responsabilità presenta caratteri oggettivi ed è esclusa dall'insussistenza del nesso causale. Quando l'esecuzione in forma specifica è impossibile, l'obbligazione può convertirsi ex lege nell'obbligo di corrispondere l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto.
art. 196 d.lgs. 152/2006
La Regione esercita una funzione primaria di pianificazione e programmazione della gestione dei rifiuti; tale funzione non comporta, nei confronti delle imprese ammesse al servizio, un'obbligazione di risultato quanto al pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. è autonoma rispetto all'ottemperanza, ma è ammissibile esclusivamente per i danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato, oppure alla sua violazione o elusione.
- Nel giudizio risarcitorio collegato all'inesecuzione del giudicato, il ricorrente deve provare gli esiti dei giudizi di ottemperanza e dell'eventuale attività del commissario ad acta, poiché tali elementi possono incidere sull'accertamento del danno e sulla sua quantificazione.
- L'art. 112, comma 3, c.p.a. configura, per i danni rientranti nel suo ambito, una responsabilità di carattere oggettivo, superabile mediante la prova dell'insussistenza originaria o sopravvenuta del nesso causale, anche per effetto di una causa di giustificazione.
- L'impossibilità di eseguire in forma specifica il giudicato non estingue necessariamente l'obbligazione, ma può convertirla ex lege nell'obbligo risarcitorio avente a oggetto l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto.
- Quando l'amministrazione regionale esercita funzioni di pianificazione e programmazione del sistema dei rifiuti, essa non assume verso le imprese un'obbligazione di risultato relativa al pieno sfruttamento della capacità autorizzata degli impianti; la mancata realizzazione della rete impiantistica non fonda di per sé il diritto al risarcimento.
- La domanda risarcitoria per la mancata autorizzazione di nuovi impianti richiede la prova dello specifico obbligo normativo inadempiuto, del danno e del nesso causale tra l'omissione amministrativa e il pregiudizio lamentato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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