Sentenza n. 2126/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 1636/2025 del 3 marzo 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1636/2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscerle la somma di 1.000 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese processuali. Deduceva la mancata esecuzione del giudicato e chiedeva che il TAR ordinasse all'amministrazione di provvedere entro un termine, disponesse, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e applicasse una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione non aveva eseguito la sentenza e non aveva dedotto ragioni ostative. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, parametrata agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo del giudicato anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è stata collegata alla funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 114 c.p.a.
Il giudice ha utilizzato il criterio della non manifesta iniquità per determinare decorrenza, durata e limite massimo della penalità.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non contrastata dall'amministrazione con specifiche ragioni ostative, giustifica l'ordine di provvedere entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in quanto strumento diretto a stimolare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela, non avente funzione meramente risarcitoria.
- La penalità di mora decorre dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se nel frattempo il commissario ad acta si è insediato, poiché l'amministrazione conserva il potere di provvedere in concorrenza con il commissario.
- La quantificazione della penalità di mora deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e prevedere un limite massimo, individuabile nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
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