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Sentenza

Sentenza n. 11326/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202507526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato sulla pendenza di un procedimento penale per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva respinto l'istanza rilevando la pendenza di un procedimento penale per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis, comma 1, c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il diniego si fondava su una mera notizia di reato e non su una condanna, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.; ha inoltre contestato l'erronea indicazione ministeriale circa l'avvenuto rinvio a giudizio, affermando che era stato soltanto emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e ha lamentato l'omessa considerazione della propria complessiva condotta, della lunga residenza e dell'integrazione economica e sociale in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, espressione di alta amministrazione, poiché la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni ministeriali. Nel caso concreto, il reato contestato è stato ritenuto di particolare gravità, poiché incide sulla dignità della persona, sulla libertà e sicurezza del lavoro e sul corretto funzionamento del mercato del lavoro; la sua pendenza, inoltre, era recente e collocata nel periodo di osservazione rilevante per la domanda. Il giudice ha ritenuto legittimo che l'Amministrazione valorizzasse negativamente anche un procedimento penale non definito con condanna, poiché la valutazione amministrativa della condotta e dell'affidabilità futura è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e risponde a finalità prognostiche e preventive. La presunzione di non colpevolezza non impedisce quindi di considerare la vicenda penale, purché la motivazione sia adeguata alla natura e allo stadio del procedimento, alla gravità del reato e alla sua collocazione temporale. La lunga residenza e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati presupposti ordinari, non sufficienti a superare gli elementi negativi emergenti dall'istruttoria. Non sono stati ravvisati travisamento, illogicità, irragionevolezza, sproporzione o difetto di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma la concessione resta rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione sull'integrazione, l'affidabilità e l'interesse pubblico all'ammissione del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha adottato il preavviso di diniego prima dell'adozione del provvedimento finale; il profilo non è stato ritenuto viziato dal giudice.

  • art. 27 Cost.

    La presunzione di non colpevolezza opera nel giudizio penale, ma non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente, in chiave prognostica e preventiva, elementi derivanti da un procedimento penale pendente ai fini della concessione della cittadinanza.

  • art. 603-bis, comma 1, c.p.

    intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

    La gravità della fattispecie contestata, punita con la reclusione da uno a sei anni e incidente su beni giuridici primari, può essere valorizzata nella valutazione amministrativa dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    Il riferimento alle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stato utilizzato come elemento sistematico per evidenziare la particolare gravità delle fattispecie delittuose con pena edittale massima almeno triennale, rilevante anche nella naturalizzazione.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, è un atto ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale è un presupposto per presentare la domanda, ma non fonda un diritto alla concessione.
  • Nel diniego di cittadinanza, l'Amministrazione può valutare negativamente anche una notizia di reato o un procedimento penale pendente, senza attendere una condanna definitiva, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità, dell'integrazione e della futura adesione ai valori dell'ordinamento è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • L'ampiezza della motivazione del diniego deve essere calibrata sullo stadio del procedimento penale, sulla natura e gravità del reato e sulla distanza temporale dei fatti rispetto alla domanda; quanto più il procedimento è allo stadio iniziale, tanto più puntuale deve essere la motivazione dell'incidenza degli elementi penali sulla prognosi di affidabilità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza è estrinseco e non sostitutivo: comprende la verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e dell'assenza di travisamento, illogicità, irragionevolezza o sproporzione, ma non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'Amministrazione.
  • La lunga residenza e l'inserimento economico-sociale del richiedente costituiscono, di regola, presupposti ordinari della permanenza in Italia e non impongono la concessione della cittadinanza quando l'Amministrazione abbia motivatamente rilevato elementi recenti e gravi incompatibili con una prognosi positiva di affidabilità e stabile adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • Nella concessione della cittadinanza l'Amministrazione può adottare una valutazione cautelare e preventiva, considerando anche il rischio prospettico per la sicurezza e la convivenza sociale, in ragione delle conseguenze tendenzialmente irreversibili dell'attribuzione dello status civitatis.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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