Cassazione Penale, Sentenza n. 39776/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la sentenza di condanna per rapina aggravata (art. 628 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e detenzione di armi (art. 4 L.110/75). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto plurime censure: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 605 c.p.p. (riguardo alla sussistenza del sequestro di persona), contestazione della sussistenza dell'aggravante del travisamento, censure relative agli artt. 61 n.2 e 605 c.p., ai commi dell'art. 4 L.110/75, deduzioni sulla recidiva (art. 62-bis c.p.), circa l'applicazione degli artt. 81 e 99 c.p. (conseguenze sulla misura della pena e continuazione), richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul sequestro di persona: anche una limitazione temporanea della libertà accompagnata da misure dirette a impedire o scoraggiare l'allontanamento (chiusura della porta, necessità di scardinare/rompere la porta) integra il reato di sequestro secondo la giurisprudenza consolidata. Ha confermato che l'aggravante del travisamento è sussistente sulla base dell'uso di cappello, occhiali e rialzamento del colletto, richiamando il principio secondo cui una lieve alterazione dell'aspetto esteriore è sufficiente se idonea a rendere difficile il riconoscimento. Ha inoltre ritenuto correttamente accertato il nesso teleologico tra sequestro e rapina e tra detenzione dell'arma e l'azione delittuosa; ha respinto le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, ritenendo adeguata e sufficientemente motivata l'applicazione della recidiva e della continuazione, e nel complesso la misura della pena nel rispetto del principio di proporzionalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Norma sulla rapina e sue aggravanti. La Corte ha confermato la condanna per rapina aggravata, ritenendo integrati gli estremi del reato e distinguendo la rapina dal sequestro quando questo sia autonomo.
art. 605 c.p.
Norma sul sequestro di persona. La Corte ha ritenuto sussistere il reato anche per una privazione della libertà di durata limitata se accompagnata da misure idonee a impedire o scoraggiare l'allontanamento della vittima.
art. 605 c.p.p.
Richiamato in relazione a presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure fondate sul presupposto dell'errata qualificazione del fatto manifestamente infondate.
art. 4 L. 110/75
Norma sulla detenzione di armi. Il rinvenimento del cutter e la confessione hanno consentito di ritenere la detenzione dell'arma funzionalmente collegata al reato, con nesso teleologico.
art. 61 n. 2 c.p.
Richiama criteri per l'individuazione delle circostanze aggravanti/attenuanti. La Corte ha ritenuto applicabili aggravanti (quali il travisamento e il nesso teleologico) sulla base degli elementi fattuali.
art. 62-bis c.p.
Disposizione sulla recidiva. La Corte ha applicato la recidiva per la personalità dell'imputato e le pregresse condanne, contribuendo all'aumento della pena.
art. 81 c.p.
Norma relativa alla continuazione e alla valutazione della pluralità di fatti. Usata dalla Corte nell'ambito dell'applicazione della continuazione tra reati e del relativo aumento di pena.
art. 99 c.p.
Norma inerente al calcolo della pena per più reati e agli aumenti. La Corte ha fatto buon governo di tale disciplina nella determinazione della pena complessiva.
art. 132 e 133 c.p.
Principi e criteri per la determinazione della pena. La Corte ha motivato la misura della pena nell'esercizio del potere discrezionale, richiamando i criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al versamento alla cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposamente predisposti. La Corte ha imposto euro 3.000 per colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La privazione della libertà anche se di breve durata integra il reato di sequestro di persona se sono state adottate misure idonee a impedire o scoraggiare l'allontanamento della vittima (es. chiusura porta), tenendo conto delle capacità di reazione della persona offesa.
- Il travisamento può consistere in alterazioni anche minime dell'aspetto (cappello, occhiali, colletto rialzato): è sufficiente che siano idonee a rendere difficoltoso il riconoscimento per integrare l'aggravante.
- Il sequestro è assorbito nella rapina solo se la violenza o la costrizione si identificano e si esauriscono nel mezzo immediato di esecuzione della rapina; se invece il sequestro è autonomo temporalmente o funzionalmente, costituisce reato distinto.
- La sussistenza di nesso teleologico tra detenzione di arma e il fatto criminoso può giustificare l'aggravamento per uso o disponibilità di strumenti atti a offendere; il rinvenimento dell'arma e la confessione rafforzano tale accertamento.
- Le valutazioni sulle aggravanti, attenuanti, recidiva e sulla congruità della pena sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; semplici dissensi sulla valutazione di fatto sono insufficienti e il ricorso rischia l'inammissibilità.
- Ricorsi in Cassazione che si limitano a contestazioni generiche dei fatti o della congruità della pena, senza indicare profili di illegittimità specifici, possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.
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