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Ordinanza

Ordinanza n. 2704/2026 - Roma, Sezione 4B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Ministero dell''Istruzione e del Merito alla istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale presentata in data 20.07.2022 nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla medesima istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FRUNGILLO CHRISTIAN il 16\1\2026: per l’annullamento del decreto n° 81736 del 21.11.2025 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in esecuzione dell’ordinanza del TAR n. 19921/2025, nella parte in cui dispone che: 1 “ Per le motivazioni esposte in premessa , l’attestato formativo dell’istante, sig. Christian Frungillo, nato il 29/08/1973 a Formia (LT), ITALIA, denominato “Master en Educaciòn Especial + 60 creditos ECTS”, rilasciato in SPAGNA in data 22/02/2022, non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento in qualità di docente specializzato per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. N° 1866 del 18 gennaio 2023 è rigettata”. - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorchè non conosciuto che possa incidere nella sfera giuridica e patrimoniale del ricorrente;

Giustizia amministrativa202216540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia dell’attestato formativo spagnolo denominato “Master en Educaciòn Especial + 60 creditos ECTS”, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento come docente specializzato per il sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale presentata il 20 luglio 2022, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la condanna a concludere il procedimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Con motivi aggiunti del 16 gennaio 2026 ha impugnato il decreto ministeriale n. 81736 del 21 novembre 2025, adottato in esecuzione dell’ordinanza del TAR n. 19921/2025, con cui l’amministrazione ha ritenuto non valido in Italia l’attestato formativo conseguito in Spagna e ha rigettato l’istanza di riconoscimento. È stata riproposta la domanda cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a., prospettando l’esigenza di sospendere il diniego per consentire la partecipazione alla procedura di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente agli effetti cautelari immediati, confermando il decreto presidenziale n. 1625/2026 che aveva sospeso il provvedimento di diniego in ragione dell’imminente scadenza del termine per presentare le domande di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto. La sospensione è stata disposta esclusivamente per consentire al ricorrente di partecipare alla procedura di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2026/2027-2027/2028, senza definire nel merito la validità del titolo formativo straniero né l’obbligo definitivo dell’amministrazione di riconoscerlo. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 settembre 2026, già fissata anche per l’esame della domanda risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 58 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda cautelare e ha costituito la base processuale per la conferma del decreto presidenziale di sospensione.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta nell’azione avverso il silenzio; la relativa domanda non è stata definita con la presente ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • In presenza dell’imminente scadenza dei termini per la partecipazione a una procedura di aggiornamento delle graduatorie, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente il diniego di riconoscimento di un titolo professionale straniero limitatamente a consentire la partecipazione dell’interessato alla procedura, rinviando al merito la verifica definitiva della validità del titolo.
  • La conferma di un decreto presidenziale cautelare adottato in vista di un’imminente scadenza procedurale produce effetti limitati alla tutela provvisoria individuata dal giudice e non comporta, di per sé, l’accertamento nel merito della validità del titolo né l’obbligo definitivo di riconoscimento da parte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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