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Sentenza

Sentenza del 28/01/2022 n. 2726 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego dell'esenzione decennale ILOR per l'anno 1997; la questione centrale era se lo stabilimento dovesse essere "atto all'uso" entro il 31/12/1993 per beneficiare dell'agevolazione, o se bastasse che la costruzione fosse stata iniziata o fossero stati effettuati investimenti anche minimi entro tale data.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i cinque motivi proposti: ha stabilito che l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per l'esenzione incombe sul contribuente e che "atto all'uso" significa che lo stabilimento dovesse essere idoneo al funzionamento (capace di produrre beni o servizi) entro il 31/12/1993, non semplicemente iniziato o solo prospetticamente adeguabile. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze attinenti all'insufficiente o mancata motivazione nelle forme ammesse in cassazione (riferimento alle limitazioni dell'art. 360, comma 1, n.5 dopo il D.L. n.83/2012) e ha ritenuto non decisiva la relazione tecnica dell'UtE del 2000, che era meramente ipotetica rispetto agli elementi probatori. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101

    "per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ... è concessa l'esenzione decennale dall'ILOR sui relativi redditi industriali"

    La norma disciplina l'agevolazione decennale; la Corte ricorda che le condizioni poste dal T.U. (compreso il requisito dell'essere "atto all'uso") restano determinanti per l'accesso al beneficio.

  • D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 12, conv. con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104

    L'espressione "atti all'uso" è interpretata come richiesta di idoneità effettiva allo svolgimento dell'attività (capacità di produrre beni/servizi) entro il termine perentorio del 31/12/1993; non ammette che bastino mere iniziative o investimenti prospettici.

  • D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 18, comma 2 (convert. in L. n. 314/1995 o richiamata nella sentenza)

    "l'agevolazione ... resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che,..., siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorchè alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni"

    Conferma la residualità dell'agevolazione per gli stabilimenti divenuti "atti all'uso" entro il termine perentorio; chiarisce che l'assenza di autorizzazioni non impedisce il riconoscimento purché lo stabilimento sia idoneo al funzionamento.

  • L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 17

    "le disposizioni contenute nel detto T.U. sono ulteriormente prorogate sino al 31.12.93"

    Rilevata come fonte che ha prorogato la vigenza delle agevolazioni fino al termine perentorio del 31/12/1993; il legislatore successivo non ha modificato i requisiti sostanziali.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (richiamato dalla giurisprudenza)

    La disciplina sulle doglianze ammissibili in cassazione (art. 360 c.p.c., n.5) si applica anche ai ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni tributarie; pertanto le censure per mera insufficienza della motivazione risultano inammissibili se non rientrano nei limiti previsti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Richiamato per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità che escludano l'applicazione dei limiti di impugnazione stabiliti dal D.L. n.83/2012.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato che può essere dovuto dalla ricorrente; utilizzata per gli aspetti processuali connessi alle spese.

Massime di principio

  • L'onere probatorio per ottenere agevolazioni tributarie straordinarie grava sul contribuente: deve dimostrare tutti i presupposti (anche che lo stabilimento fosse "atto all'uso" entro il termine stabilito).
  • "Atto all'uso" significa idoneità effettiva al funzionamento (capacità di produrre beni o servizi) entro la data perentoria, non una mera fase iniziale di lavori, né semplici investimenti prospettici.
  • La scadenza del 31/12/1993 è perentoria e non può essere prorogata se non per disposizione di legge; le agevolazioni straordinarie non tollerano dilazioni nei requisiti temporali.
  • L'assenza di autorizzazioni amministrative alla data non preclude l'agevolazione se lo stabilimento è comunque fisicamente idoneo all'uso; tuttavia la mancanza di autorizzazioni non può essere usata per supplire alla mancanza di idoneità materiale.
  • Le relazioni tecniche o perizie che esprimono solo ipotesi o possibilità non sostituiscono la prova che l'impianto fosse funzionale entro il termine; documentazione concreta e probatoria è necessaria.
  • In cassazione, nei giudizi tributari, le censure per insufficiente motivazione sono soggette ai limiti previsti dall'art. 360 c.p.c., n.5 (come modificato), e molte doglianze di mera valutazione dei fatti sono inammissibili se non rientrano nei parametri di legge.

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