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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01399/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante al difensore, nominato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso nell'interesse di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per verificare il grado di invalidità ai fini dell'assegno assistenziale. Il Tribunale aveva liquidato un importo molto contenuto, applicando la tabella relativa all'istruzione preventiva e individuando lo scaglione di valore più basso, ritenendo che il valore della causa potesse essere ricondotto alle somme dovute per due annualità dell'assegno. Il professionista ha impugnato il decreto prima davanti al Tribunale e poi in Cassazione, deducendo quattro profili: 1) violazione dei criteri di determinazione del valore della causa e dello scaglione tariffario, sostenendo che per una causa di valore indeterminabile dovesse applicarsi uno scaglione più alto, o quantomeno quello fino a euro 26.000; 2) difetto di motivazione sulla scelta dello scaglione; 3) violazione della disciplina tariffaria e asserita doppia riduzione del compenso per la combinazione tra patrocinio a spese dello Stato e ulteriori abbattimenti; 4) violazione del principio di adeguatezza del compenso al decoro della professione forense ex art. 2233 c.c. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che per le cause di valore indeterminabile il parametro tariffario va letto in relazione all'oggetto e alla complessità della controversia e può giustificare l'applicazione di uno scaglione inferiore quando il valore effettivo e la bassa complessità lo consentano; che la motivazione del giudice di merito era presente e congrua; che la liquidazione operata non scendeva sotto i minimi tariffari; e che il decoro professionale non risultava compromesso, essendo bilanciato con l'esigenza di contenere la spesa pubblica. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'avvocato. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi, confermando la decisione del Tribunale di Caltanissetta che aveva respinto l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso. Non ha disposto spese in favore del Ministero, perché intimato e non costituito, ma ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 600 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014

    testo applicabile nella specie, anteriore alle modifiche del D.M. n. 147/2022

    per le cause di valore indeterminabile il valore si considera di regola compreso tra euro 26.000 e euro 260.000, ma la regola può essere derogata in presenza di particolarità della singola controversia e di bassa complessità, con possibile applicazione di uno scaglione inferiore.

  • art. 21, comma 7, D.M. n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di compensi professionali, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 13 c.p.c.

    utilizzato dal giudice di merito come criterio di riferimento per determinare il valore della lite, assumendo le somme richieste per due annualità dell'assegno assistenziale.

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso in opposizione al decreto di liquidazione.

  • art. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    richiamato quale base del rimedio contro il decreto di liquidazione del compenso.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione del compenso; la Corte ha escluso la violazione perché la somma liquidata restava sopra i minimi tariffari.

  • art. 130 D.P.R. n. 115/2002

    evocato dal ricorrente per sostenere che vi fosse stata una doppia dimidiazione; la Corte ha escluso l'errore, rilevando il rispetto dei minimi tariffari.

  • art. 82 D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ribadisce che il riferimento ai valori medi tariffari opera come limite massimo, non come parametro inderogabile di liquidazione.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    invocato per sostenere che la liquidazione fosse lesiva del prestigio professionale; la Corte ha escluso la lesione del decoro perché rispettati i minimi tariffari.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha escluso la condanna al risarcimento dei danni poiché la controparte era rimasta intimata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 600 in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della conferma delle ragioni di rigetto già indicate nella proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle cause di valore indeterminabile, il criterio tariffario di regola compreso tra soglia minima e massima non è assoluto: il giudice può motivatamente applicare uno scaglione inferiore quando il valore effettivo della controversia e la sua limitata complessità lo giustifichino.
  • La determinazione del valore della lite ai fini della liquidazione del compenso va operata con riferimento all'oggetto concreto della domanda e ai parametri legali richiamati dal giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo l'assenza o la radicale illogicità della motivazione, non la mera non condivisibilità della scelta.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore può essere inferiore ai valori medi tariffari, purché non scenda sotto i minimi previsti; i valori medi costituiscono un tetto massimo e non un obbligo di liquidazione proprio su quella media.
  • La tutela del decoro professionale dell'avvocato non impone automaticamente la liquidazione di somme elevate: essa va bilanciata con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e si considera rispettata quando il compenso resti sopra i minimi tariffari applicabili.
  • La mera deduzione di una doppia riduzione del compenso non è sufficiente se, in concreto, l'importo liquidato resta comunque entro il perimetro dei minimi tariffari e il giudice spiega il criterio seguito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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