Sentenza del 18/12/2015 n. 25470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sostenendo: da un lato, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento di un giudicato interno sull'intassabilità di alcune componenti dell'indennità; dall'altro, la violazione della Legge n. 413 del 1991, articolo 11, commi 5 e 6, ritenendo non imponibili sia le somme ricevute a titolo di risarcimento per la perdita delle facoltà edificatorie della parte di terreno rimasta di sua proprietà, sia gli interessi sull'indennità di occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la formazione di un giudicato interno, poiché la decisione di primo grado aveva dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto con riferimento all'importo complessivo, senza distinguere le singole componenti e senza che la certificazione comunale specificasse le somme imponibili. Ha inoltre confermato che la Legge n. 413 del 1991, articolo 11, assoggetta a ritenuta anche le somme dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, oltre alle ordinarie indennità di espropriazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.800 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, articolo 11, commi 5, 6 e 9
L'articolo 11 include nel reddito imponibile l'indennità di espropriazione e le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime.
La tassazione dipende dalla percezione delle somme successivamente al 1° gennaio 1992 e riguarda non solo l'indennità formalmente qualificata come espropriativa, ma anche le somme corrisposte in connessione con acquisizioni coattive e occupazioni d'urgenza divenute illegittime.
Articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5, codice di procedura civile
Riguarda rispettivamente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione.
La Corte ha ritenuto infondati sia il motivo relativo al vizio motivazionale sia quello relativo alla violazione della normativa tributaria.
Sentenza della Corte di cassazione n. 16012 del 2004
La tassazione della plusvalenza è collegata al dato della percezione della somma successivamente al 1° gennaio 1992.
La sentenza di rinvio aveva già stabilito il criterio temporale applicabile, vincolando il giudice del rinvio alla tassazione delle somme percepite dopo l'entrata in vigore della Legge n. 413 del 1991.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15232 del 2009
Sono assoggettate a ritenuta anche le somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime.
La nozione di somme imponibili è interpretata in senso ampio e comprende anche gli importi corrisposti in situazioni sostanzialmente equivalenti all'espropriazione.
Massime di principio
- Quando una somma complessiva comprende diverse componenti, il contribuente che sostiene la non imponibilità di alcune di esse deve dimostrarne con precisione natura, importo e autonoma considerazione nelle precedenti decisioni; una pronuncia riferita indistintamente all'importo totale non forma normalmente un giudicato interno sulle singole voci.
- In materia di espropriazione e occupazione acquisitiva o d'urgenza, la tassazione può estendersi oltre la formale indennità di esproprio e comprendere somme comunque collegate all'acquisizione coattiva del bene.
- Per le somme soggette alla disciplina della Legge n. 413 del 1991, assume rilievo il momento della percezione: gli importi percepiti dopo il 1° gennaio 1992 possono essere assoggettati al regime impositivo previsto dalla norma.
- La qualificazione dichiarata dalle parti o dall'ente pagatore non è sufficiente, da sola, a escludere la tassazione; occorre verificare la funzione sostanziale della somma e il suo collegamento con l'espropriazione o l'acquisizione coattiva.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione e può esaminare soltanto le questioni non definitivamente risolte, purché adeguatamente dedotte e provate.
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