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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29797/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la modifica del provvedimento di cumulo pene n. 602/18 Cum. (emesso il 28/08/2018) chiedendo: 1) l'inserimento della sentenza n.1276/2009 nel cumulo e, in particolare, la rideterminazione della pena alla luce del riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con la sentenza del 10/02/2009 e quelli della sentenza del 17/11/2016 (con allegata censura per mancato computo della diminutiva per il rito abbreviato sui reati satellite); 2) il riconoscimento della fungibilità con computo delle detenzioni presofferte nei periodi 08/06/2002-29/06/2005 e 30/10/1995-20/06/1997. Il giudice dell'esecuzione dichiarò non luogo a provvedere sulla prima istanza (perché la sentenza era già stata inserita in un cumulo successivo) e rigettò la richiesta di fungibilità ritenendo che i periodi di detenzione presofferta fossero antecedenti alla commissione o alla permanenza dei reati associativi e collegati al clan Licciardi, anche sulla base di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni; inoltre ritenne decisiva una condanna per estorsione fino al luglio 2008 quale elemento di perdurante collegamento al clan. Il ricorrente impugnava sostenendo errori di diritto e di motivazione e censurando la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e l'errata considerazione di una presunta condanna per estorsione (in realtà assoluzione del 04/10/2015).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, anche se interpretata secondo le pretese del ricorrente (richiesta di nuova quantificazione della pena), la domanda sarebbe costituita da un'impugnazione tardiva e rivolta a giudice funzionalmente incompetente, quindi inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione puntuale e coerente: il rigetto della fungibilità è stato adeguatamente motivato alla luce dei principi applicabili (art.657 cp., limiti della fungibilità e criterio della cessazione della permanenza in contestazioni "aperte"); le censure del ricorrente proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti, non sindacabile in questa sede. In conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art.606, comma 3, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate come parametri di impugnazione per censure di diritto e motivazione. La Corte sottolinea che le censure mosse rientrerebbero nelle ipotesi previste ma, comunque, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altri motivi procedurali (termine e incompetenza funzionale)

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di cassazione adottata dalla Corte

  • art. 81 cod. pen.

    Norma relativa alla determinazione della pena e al concorso di reati richiamata nelle censure; la Corte ha ritenuto le eccezioni insufficienti ad annullare l'ordinanza impugnata

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli effetti del rito abbreviato e alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta di nuova quantificazione costituisse in sostanza un'impugnazione tardiva della statuizione già adottata

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza e alla quantificazione della pena richiamata nelle censure; la Corte non ha rilevato vizio tale da ritenere il ricorso ammissibile

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i limiti della fungibilità delle detenzioni presofferte: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per escludere la fungibilità dei periodi indicati quando le detenzioni risultano antecedenti alla permanenza o alla commissione dei reati oggetto di cumulo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di condannare l'istante al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende: applicata per sanzionare la proposizione dell'impugnazione, non escludendo la colpa

  • art. 416-bis cod. pen.

    Articolo che disciplina l'associazione mafiosa; la sua rilevanza emerge nella valutazione della cessazione della permanenza e della rilevanza delle condotte successive (la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente valutato l'appartenenza e la perdurante rilevanza dei fatti contestati)

  • Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Principio citato in relazione alla possibilità di ritenere la sussistenza della colpa nella proposizione di un'impugnazione, utilizzato dalla Corte per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Le istanze dirette a ottenere una nuova quantificazione della pena già decisa con sentenza definitiva o con statuizione già intervenuta possono essere considerate, se tardive, come impugnazioni inammissibili se rivolte a giudice non competente o oltre i termini di legge.
  • In materia di rescissione del cumulo e di computo delle detenzioni presofferte (fungibilità), il giudice dell'esecuzione valuta i fatti e la cronologia: la fungibilità è riconosciuta solo nei limiti previsti dall'art.657 c.p.p. e non si applica se le detenzioni sono antecedenti alla commissione o alla permanenza del reato oggetto di cumulo.
  • Quando la contestazione è formulata in modo "aperto" (senza indicazione puntuale delle date), la cessazione della permanenza si determina normalmente con la pronuncia della sentenza di condanna, salvo elementi di fatto contrari adeguatamente motivati.
  • Le valutazioni fattuali e la credibilità di elementi indiziari (es. dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni) sono riservate al giudice di merito: la Corte di cassazione non è sede per riformare valutazioni probatorie controverse, salvo vizio di legge o palese illogicità della motivazione.
  • Proporre impugnazioni infondate o manifestamente improprie può comportare sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende) se non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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