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Sentenza

Sentenza n. 14807/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina 10.9.2025 (prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0031241.10-09-2025), notificata in pari data, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni), a conclusione del procedimento di “revoca e contestuale recupero dei contributi per le emittenti televisive locali ex DPR 146/2017 e DM 12.10.2017 per le annualità 2023 - 2024”, ha deciso: 1) di revocare i contributi annualità 2023 e 2024 concessi alla società -OMISSIS-per il marchio/palinsesto -OMISSIS-” - Regione Sicilia, assegnati alla medesima società in esito al bando per l'attribuzione dei contributi per l'annualità 2023 e 2024 alle emittenti televisive locali a carattere commerciale (D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146) per complessivi euro 1.231.483,35 (euro 633.059,01 contributo 2023 + euro 598.424,34 contributo 2024), non più spettanti, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 146/2017; 2) “la sospensione della procedura di recupero degli importi percepiti dalla medesima società -OMISSIS-e relativi al contributo ex D.P.R. n. 146/2017 per le annualità 2023 e 2024 pari a complessivi euro 1.108.335,01 (euro 569.753,11 contributo 2023 + euro 538.581,90 contributo 2024) per un periodo pari a mesi 12 (dodici), ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dalla data di notifica del presente provvedimento, attesa l'Ordinanza del 10-02-2025, con la nomina di un Commissario giudiziale per una durata pari a quella della misura in atto applicata, entrambe disposte dal Tribunale di Palermo - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari” ; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente, connesso e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati, anche se non conosciuto, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029 485.25-08-2025 con cui sono state rigettate le osservazioni presentate da -OMISSIS-a seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del Decreto direttoriale 27.11.25 (prot. mimit.AOO.DCT. REGISTRO UFFICIALE.I.0044653.27-11.2025), pubblicato in pari data sul sito istituzionale del MIMIT, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione divisione x – emittenza radiotelevisiva – contributi), ha approvato “la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2025 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B”, nella parte in cui -OMISSIS-è stata esclusa dalla procedura di concessione del contributo ex DPR 146/2017 per l’annualità 2025; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente, connesso e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati, anche se non conosciuto, ivi compresi, ove occorrer possa: la comunicazione del 22.10.25 con cui il MIMIT ha affermato: “Tenuto conto del provvedimento di revoca dei contributi per gli anni 2023 e 2024 prot. n. 31241 del 10-09-2025, si comunica ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 146/2017 l’ESCLUSIONE dalla graduatoria provvisoria anno 2025. La società potrà presentare reclamo con eventuali controdeduzioni nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 8 del D.P.R. 146/2017”; il Decreto Direttoriale 22.10.25 (prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0037965.22-10-2025), pubblicato in pari data sul sito istituzionale del MIMIT, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione divisione x – emittenza radiotelevisiva – contributi), ha approvato “la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2025 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ago-sto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B”, nella parte in cui -OMISSIS-è stata esclusa dalla procedura di concessione del contributo ex DPR 146/2017 per l’annualità 2025; la nota prot. mimt.AOO.DCT. REGISTRO UFFICIALE.U.00 43771.21-11.25 ad oggetto “Riscontro a reclamo avverso l’esclu-sione dalla procedura di concessione del contributo ex D.P.R. n. 146/2017 annualità 2025 nei confronti di -OMISSIS-- C.F. 03173410824 - per l’emittente televisiva locale a carattere commerciale -OMISSIS-”, con cui sono state rigettate le controdeduzioni presentate da -OMISSIS-a seguito della notifica della comunicazione di esclusione.

Giustizia amministrativa202514360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dei contributi ex d.P.R. n. 146/2017 per le annualità 2023 e 2024, sospensione della procedura di recupero ed esclusione dalla graduatoria contributiva 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determina ministeriale che aveva revocato contributi complessivamente assegnati per le annualità 2023 e 2024, assumendo l'indebita percezione degli stessi mediante l'indicazione di dipendenti ritenuti fittizi, nonché gli atti conseguenti e, con motivi aggiunti, l'esclusione dalla graduatoria 2025. Ha dedotto: difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione delle norme di settore, sostenendo che il Ministero avesse recepito acriticamente le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e del procedimento penale senza svolgere controlli autonomi sull'effettività dei rapporti di lavoro; difetto di motivazione, poiché il provvedimento sarebbe stato meramente riproduttivo del decreto di sequestro penale, poi annullato dal Tribunale del riesame, e avrebbe contenuto errori nell'individuazione dei dipendenti; violazione del contraddittorio e dell'art. 3 l. n. 241/1990, per il mancato effettivo esame delle controdeduzioni; nonché specifiche censure riferite alle singole posizioni lavorative, ritenute qualificate come fittizie sulla base di un'istruttoria incompleta e del travisamento degli elementi documentali e probatori. I motivi aggiunti hanno dedotto l'illegittimità derivata dell'esclusione dalla procedura contributiva 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, riconducendo le censure a un unitario vizio di difetto di istruttoria e di motivazione. Il Ministero aveva fondato la revoca essenzialmente sugli esiti delle indagini della Guardia di Finanza, senza esplicitare un'autonoma attività istruttoria né un effettivo vaglio critico delle risultanze investigative. Il mero richiamo alla non veridicità delle dichiarazioni e a una generica verifica ministeriale non consentiva di conoscere quali atti fossero stati compiuti, quali specifici elementi investigativi fossero stati considerati e come fossero stati valutati in rapporto alle controdeduzioni della società. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione può utilizzare, anche in via esclusiva, le risultanze di un procedimento penale, ma deve sottoporle a un autonomo vaglio critico, inserirle in una valutazione complessiva del quadro probatorio e motivare le ragioni per cui gli elementi offerti dall'interessato non siano condivisibili. Nel caso concreto, le risultanze investigative erano state assunte come parametro di verità già consolidato e le controdeduzioni erano state respinte in modo generico, in contrasto con l'obbligo di effettuare idonei controlli e con la necessità che la revoca sia adottata all'esito di un procedimento in contraddittorio. La carenza radicale dell'istruttoria e della motivazione ha impedito l'esame nel merito delle singole posizioni lavorative; tali censure e gli ulteriori profili sono stati assorbiti, poiché il loro esame avrebbe comportato un'inammissibile sostituzione del giudice all'Amministrazione. Gli atti impugnati sono stati annullati, con obbligo dell'Amministrazione di rieditare il potere mediante un'adeguata istruttoria e una motivazione puntuale. Spese integralmente compensate, salvo la restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, art. 5, comma 8

    Il Ministero effettua idonei controlli

    La disposizione impone all'Amministrazione di svolgere controlli effettivi sulle dichiarazioni e sugli elementi rilevanti ai fini della concessione dei contributi.

  • d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, art. 8, comma 1

    in esito ad un procedimento in contraddittorio

    La revoca dei contributi deve essere adottata all'esito di un procedimento che assicuri un effettivo contraddittorio e una valutazione adeguata degli elementi forniti dal beneficiario.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, indicando gli elementi istruttori considerati e le ragioni della decisione.

  • art. 21-quater l. 7 agosto 1990, n. 241

    La disposizione è richiamata nel provvedimento ministeriale quale base della sospensione della procedura di recupero, ma la sentenza annulla gli atti per i vizi di istruttoria e motivazione posti a fondamento della revoca.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per l'obbligo di restituzione del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'Amministrazione può utilizzare le risultanze di indagini penali o di accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria anche come fonte esclusiva del proprio convincimento, in assenza di un divieto normativo, ma deve sottoporle a un autonomo vaglio critico, distinto dalla valutazione compiuta in sede penale e inserito in una considerazione complessiva del quadro probatorio.
  • Un provvedimento di revoca di contributi pubblici è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando si limita a recepire le risultanze investigative mediante formule generiche, senza indicare gli atti istruttori compiuti, gli elementi specificamente valutati e le ragioni per cui gli apporti conoscitivi e le controdeduzioni del beneficiario non siano ritenuti attendibili.
  • Il generico richiamo a una verifica interna dell'Amministrazione non è sufficiente a motivare la revoca se tale verifica non è descritta nei suoi contenuti e nelle sue modalità, poiché non consente il controllo giurisdizionale sul percorso decisionale.
  • Nel procedimento di revoca dei contributi, il contraddittorio richiede un esame effettivo e puntuale degli elementi offerti dal beneficiario; non è sufficiente respingere le controdeduzioni sul presupposto che esse non contrastino con risultanze investigative assunte acriticamente come definitive.
  • Quando la carenza di istruttoria e motivazione incide sul presupposto stesso della revoca, il giudice può annullare l'atto senza esaminare le contestazioni relative ai singoli fatti o rapporti sottostanti, dovendo l'Amministrazione rieditare il potere senza che il giudice si sostituisca all'attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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