Cassazione Penale, Sentenza n. 33007/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rigetto della Corte di cassazione (14/06/2023) lamentando: 1) errata dichiarazione di latitanza per ricerche ritenute esaustive ma mai effettuate; 2) mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, il quale avrebbe dichiarato di non avere sostituti processuali; 3) mancata considerazione del motivo relativo al tentativo (qualificazione come tentativo vs consumazione rispetto a trattative preliminari); 4) mancata considerazione del motivo sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (riconduzione della condotta alla specifica fattispecie aggravata).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile: il rimedio straordinario invocato rientra nell'ambito dell'art. 625-bis e ammette solo errori materiali o di fatto, non censure su interpretazione delle norme o sul ragionamento giuridico. I primi due motivi sono stati qualificati come censure sull'interpretazione delle norme processuali (notificazione/latitanza e rinvio per legittimo impedimento), gli ultimi due come impugnazione del ragionamento di merito. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente era stato assistito da difensori di fiducia, con nomina e domicilio dell'avv. Angela Porcelli il 16/09/2022, e che la richiesta di rinvio era stata presentata tardivamente e non aveva documentato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. pen.
Limita il ricorso straordinario agli errori materiali o di fatto; non è strumento per censurare interpretazioni di norme processuali o errori nel ragionamento giuridico.
art. 102 cod. proc. pen.
Richiede la dimostrazione dell'impossibilità di avvalersi del sostituto per giustificare il rinvio per legittimo impedimento; l'istanza deve rispettare i criteri giurisprudenziali ormai vigenti (Sez. U Torchio).
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
La contestazione della corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi di questa norma attiene al merito e al ragionamento probatorio, non è sindacabile mediante il rimedio straordinario invocato se non per chiari errori di fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per addebitare i costi al ricorrente.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 28629/2013; Sez. 3, n. 1172/2023; Sez. U, n. 4909/2014 - Torchio)
Confermano che il rimedio straordinario è limitato a errori materiali/fattuali e precisano i criteri per valutare le istanze di rinvio per legittimo impedimento (necessità di documentare l'impossibilità di sostituzione).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario permesso dall'art. 625-bis è idoneo solo per errori materiali o di fatto e non per contestazioni sull'interpretazione delle norme processuali o sul ragionamento di merito.
- Le eccezioni procedurali rilevanti (es. nullità per decreto di latitanza, omissione di ricerche) devono essere tempestivamente dedotte nel grado di merito; tardive o parziali deduzioni rischiano di essere considerate questioni interpretative non sanabili con il rimedio straordinario.
- Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento del difensore è essenziale documentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto (art. 102 c.p.p.) e rispettare i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; la mera affermazione di preferenza del cliente per un difensore personale non è di per sé sufficiente.
- Le contestazioni sulla qualificazione del reato (es. applicabilità dell'art. 73 DPR 309/1990, comma 5) sono questioni di merito e di fatto: sono inammissibili tramite rimedio straordinario se consistono nel criticare il ragionamento del giudice e non mostrano un evidente errore materiale.
- Chi propone ricorso straordinario espone il rischio di essere condannato alle spese e di dover versare somme alla Cassa delle Ammende se il ricorso risulta inammissibile; è quindi consigliabile valutare preliminarmente se la censura rientra nei limiti di art. 625-bis e conservare e produrre prove obiettive di eventuali errori materiali.
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