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Ordinanza

Ordinanza n. 2703/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensiva: - del provvedimento di Valutazione medica di non idoneità a qualsiasi patente di guida formulata dalla commissione medica RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, protocollo n. P/RM/25/27111123/CVK del 16/9/25 e notificato in data 19/9/25 a mezzo pec presso lo studio dell'Avv. Stefano Bertuzzi, con il quale veniva rigettata l'istanza di riesame in autotutela ex art. 119 co. 5 D.Lgs. 285/92 e s.m.i. avverso la valutazione della CML dell'ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 25/5/25; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso ivi compresa la valutazione della CML presso ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 13/5/25.

Giustizia amministrativa202514696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità a qualsiasi patente di guida adottato dalla commissione medica RFI, recante rigetto dell'istanza di riesame in autotutela, nonché la precedente valutazione della Commissione medica locale dell'ASL di Latina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della commissione medica RFI del 16 settembre 2025, notificato il 19 settembre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di riesame in autotutela proposta ai sensi dell'art. 119, comma 5, del d.lgs. 285/1992 avverso la valutazione della Commissione medica locale dell'ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 25 maggio 2025. È stata altresì contestata la valutazione medica del 13 maggio 2025 e ogni altro atto connesso. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di censura, ma il TAR dà atto della loro formulazione e ritiene necessari chiarimenti documentali sui fatti rilevanti e sulla base istruttoria degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto, ai fini della decisione cautelare, che il Ministero resistente depositi gli atti e i documenti sulla cui base sono stati emanati i provvedimenti impugnati, gli atti ivi citati e quelli ritenuti utili al giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Ha inoltre richiesto documentati chiarimenti sui fatti oggetto del ricorso, tenuto conto delle censure dedotte, precisando se siano stati adottati i provvedimenti di competenza ministeriale previsti dall'art. 128 del codice della strada. Il termine assegnato al Ministero è di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026. Spese non liquidate.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio

    La norma è utilizzata dal TAR come base per ordinare all'amministrazione il deposito degli atti e dei documenti rilevanti ai fini della decisione cautelare.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati nell'ordinanza processuale; dal testo non emerge una specifica applicazione distinta di ciascuna disposizione.

  • art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992

    Indicato quale fondamento dell'istanza di riesame in autotutela proposta contro la valutazione medica di non idoneità alla guida.

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    Il TAR ha richiesto al Ministero di chiarire documentatamente se siano stati adottati i provvedimenti ministeriali di competenza previsti da tale disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della decisione cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti e dei documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato, di quelli richiamati nell'atto e di quelli ritenuti utili al giudizio, nonché richiedere chiarimenti documentati sui fatti rilevanti alla luce delle censure dedotte.
  • Quando la controversia riguarda una valutazione medica di non idoneità alla guida, il giudice può richiedere all'amministrazione di documentare anche l'eventuale adozione dei provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 128 del codice della strada, ove tale circostanza sia rilevante per la decisione cautelare.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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