Cassazione Penale, Sentenza n. 2525/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la facoltà d'uso concessa dal G.I.P. su un immobile sequestrato preventivamente (cottage di circa 180 mq sul Lungomare Amerigo Vespucci, Ostia). La difesa denunciava violazioni degli artt. 275, 299 e 321 c.p.p., difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità per la revoca della facoltà d'uso, evidenziando la storicità della detenzione e il contesto complessivo del complesso 'Maresole'. Inoltre si contestava la pronta riapposizione dei sigilli nonostante l'impugnazione e si chiedeva la declaratoria di illegittimità costituzionale per la diversa disciplina dell'efficacia esecutiva delle ordinanze cautelari reali rispetto a quelle sulla libertà personale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che ha escluso la facoltà d'uso, osservando che la concessione dell'uso residenziale vanificherebbe le finalità del sequestro preventivo impeditivo (evitare la protrazione dello stato antigiuridico), richiamando giurisprudenza consolidata secondo cui la facoltà d'uso è incompatibile con il sequestro impedivo e comunque con la misura finalizzata alla confisca. Ha escluso la violazione del principio di proporzionalità e ha respinto la richiesta di sindacare la legittimità costituzionale della disciplina sull'immediatezza di esecuzione delle ordinanze peggiorative in materia reale, ritenendo non irragionevole la diversa disciplina rispetto alla materia della libertà personale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 1161 Codice della navigazione
La misura cautelare reale è stata adottata in funzione di impedire la protrazione dello stato antigiuridico connesso al reato demaniale; il sequestro preventivo impeditivo per violazioni demaniali trova fondamento in questa norma e giustifica la sottrazione alla disponibilità del bene.
art. 275 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa come norma procedurale violata; la Corte non ha ritenuto fondate le censure procedurali mosse in base a questa norma.
art. 299 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa tra le presunte violazioni; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi a vizi procedurali richiamati con riferimento a questa norma.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare la motivazione e la legittimità dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame.
art. 310, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la sospensione dell'esecuzione quando il Tribunale del riesame, in materia di libertà personale, inasprisce la misura; la Corte ha interpretato che tale norma tutela specificamente la materia della libertà personale e non è estendibile automaticamente alle misure reali.
art. 325, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata; la Corte l'ha ritenuta applicabile alla materia delle misure reali, giustificando la pronta riapposizione dei sigilli.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento di legittimità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 16689/2014; n. 3042/2015; n. 2296/2019)
La Corte ha richiamato precedenti che affermano l'incompatibilità della facoltà d'uso residenziale con le finalità del sequestro preventivo impeditivo e, in generale, con la necessità di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della misura.
Massime di principio
- La facoltà d'uso riconosciuta su un bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è, di regola, incompatibile con le finalità della misura: se consente di mantenere la disponibilità materiale del bene si vanifica lo scopo del sequestro.
- Il principio di proporzionalità non obbliga a mantenere l'uso del bene quando tale mantenimento renderebbe inefficace la misura cautelare; la valutazione sulla proporzionalità è rimessa al giudice del merito e difficilmente sindacabile in cassazione se ben motivata.
- Esiste una differenza di tutela tra misure cautelari sulla libertà personale e misure cautelari reali: la disciplina che sospende l'esecuzione per le prime (art. 310 c.p.p.) non si estende automaticamente alle seconde, le quali possono produrre immediatamente i loro effetti anche se impugnate.
- Per evitare la revoca della facoltà d'uso occorre dimostrare che essa non compromette le finalità del sequestro (ad es. che non consente la protrazione dello stato antigiuridico) o che la decisione del giudice sia manifesta abnormità o radicale travisamento del quadro probatorio.
- Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la diversa disciplina esecutiva delle ordinanze peggiorative in materia reale rispetto a quelle sulla libertà personale richiedono profili di irragionevolezza chiari e non emergono quando la differenza si fonda su una valutazione ragionevole degli interessi diversi coinvolti.
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