Sentenza del 06/06/2019 n. 15342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rimborso del credito d’imposta sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana B. S.p.A., ai sensi dell’art. 10, comma 4, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. I dividendi erano stati corrisposti mediante compensazione con un credito vantato dalla partecipata italiana nei confronti di B. Plc, a sua volta creditrice della società inglese. La CTR aveva respinto la domanda ritenendo non provata l’effettiva percezione dei dividendi, anche perché la documentazione contabile prodotta in lingua inglese non era accompagnata da traduzione giurata. La società ha impugnato tale decisione, sostenendo sia l’illegittima introduzione in giudizio di una nuova ragione di diniego, sia l’erronea inutilizzabilità dei documenti stranieri e l’omessa valutazione della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, stabilendo che, nel giudizio promosso dal contribuente contro il diniego di rimborso, l’Agenzia può formulare in giudizio ulteriori argomentazioni difensive, purché comprese nell’oggetto della controversia. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: i documenti prodotti in lingua straniera non possono essere considerati automaticamente inutilizzabili per la mancanza di una traduzione giurata. Il giudice può nominare un traduttore, ma non è obbligato a farlo quando non vi siano contestazioni sul contenuto o sulla traduzione; se la questione è controversa, deve comunque esaminare correttamente la documentazione, eventualmente disponendone la traduzione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra composizione della CTR dell’Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia, relativo alla rilevanza della compensazione quale pagamento dei dividendi, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con possibilità per l’Agenzia di riproporre la questione davanti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 10, comma 4, Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329
La norma disciplina il trattamento dei dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente.
La disposizione è stata invocata per ottenere il rimborso del credito d’imposta sui dividendi percepiti dalla società residente nel Regno Unito. La Corte non ha deciso definitivamente se la compensazione costituisca un pagamento rilevante ai fini convenzionali, lasciando la questione al giudice del rinvio.
Artt. 122 e 123 c.p.c.
L’art. 123 c.p.c. consente al giudice di nominare un traduttore quando deve procedere all’esame di documenti redatti in lingua diversa dall’italiano.
La lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio, ma non necessariamente per i documenti prodotti dalle parti. I documenti stranieri non sono automaticamente inutilizzabili per la mancanza di traduzione giurata; il giudice deve valutarli e, se necessario, disporne la traduzione.
Art. 23 del processo tributario
Nel giudizio di rimborso il contribuente è attore sostanziale e l’Amministrazione può articolare nelle controdeduzioni ulteriori argomentazioni giuridiche, purché riguardino l’oggetto della controversia.
Art. 2697 c.c.
La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia in relazione all’onere della prova dell’effettiva percezione dei dividendi e dell’efficacia della compensazione, ma la Corte non ha deciso nel merito tale questione.
Artt. 1241 e seguenti c.c.
Le norme sulla compensazione sono state richiamate dall’Agenzia per sostenere che la compensazione non costituirebbe un pagamento effettivo dei dividendi. La questione è rimasta impregiudicata.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza e all’omesso, insufficiente o contraddittorio esame della motivazione o di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il diniego di un rimborso fiscale, l’Amministrazione può difendersi anche mediante argomentazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento amministrativo, purché non introduca una controversia completamente diversa.
- I documenti redatti in lingua straniera non sono automaticamente privi di valore probatorio per la sola assenza di una traduzione giurata. Il giudice deve valutarli e, se il loro contenuto è contestato o non comprensibile, può o deve disporre una traduzione.
- Chi chiede un rimborso d’imposta deve fornire una prova concreta e verificabile del presupposto del rimborso, compresa l’effettiva percezione o attribuzione del reddito, utilizzando documentazione contabile coerente e adeguatamente spiegata.
- La compensazione può avere rilevanza fiscale, ma il suo effetto dipende dalla disciplina applicabile e dalla prova che l’operazione abbia prodotto l’effettiva attribuzione economica del dividendo; la questione deve essere esaminata caso per caso.
- Un ricorso incidentale condizionato è ammissibile solo se la parte ha subito una soccombenza effettiva su una specifica questione. Se la parte è integralmente vittoriosa, non può impugnare una mera argomentazione non decisiva della sentenza.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare i punti oggetto di cassazione rispettando i principi di diritto stabiliti dalla Corte e rivalutando la prova eventualmente non esaminata correttamente.
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