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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36781/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili: il ricorrente deduceva violazione degli artt. 78, 79, 444 e 458 cod. proc. pen., sostenendo che l'udienza era stata fissata soltanto per decidere la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. successiva al decreto di giudizio immediato, per cui non era ammissibile la costituzione di parte civile né la pronuncia di condanna alle spese in loro favore; inoltre era stata respinta un'eccezione immediata formulata nella sua tutela.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nella parte riguardante le statuizioni civili: ha ritenuto che, essendo l'udienza stata indetta esclusivamente per decidere sull'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a seguito del decreto di giudizio immediato, in quella sede non era possibile valutare domande risarcitorie né ammettere efficacemente la costituzione di parte civile. Di conseguenza la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili è stata ritenuta illegittima. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che sono state eliminate.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la definizione del processo con applicazione di pena su istanza dell'imputato; la Corte ha interpretato che, quando l'udienza è fissata esclusivamente per decidere tale istanza (in particolare dopo decreto di giudizio immediato), in quella sede non può formarsi efficacemente una costituzione di parte civile né pronunciarsi una condanna alle spese in favore della parte civile

  • art. 447 cod. proc. pen.

    Richiamata per identità di ratio: nelle udienze fissate ai sensi dell'art. 447 (per opposizione a decreto penale) non è consentita la costituzione di parte civile né la condanna alle spese in suo favore; principio esteso, per analogia, all'udienza per la definizione ai sensi dell'art. 444 dopo decreto di giudizio immediato

  • art. 78 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella motivazione del ricorso; la Corte ha valutato la legittimità della pronuncia di condanna alle spese alla luce delle regole sulla costituzione delle parti e sull'ambito dell'udienza

  • art. 79 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina delle parti processuali e delle loro dichiarazioni; la Corte ha considerato che l'udienza limitata alla definizione del rito speciale non consente effetti processuali tali da integrare una valida costituzione di parte civile

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali citata in relazione alla controversa pronuncia di condanna dell'imputato al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle parti civili; la Corte ha ritenuto illegittima tale condanna poiché la costituzione delle parti civili nella specifica udienza non era ammissibile

Massime di principio

  • Se l'udienza è indetta unicamente per decidere sull'istanza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. dopo decreto di giudizio immediato, in quella sede non è ammissibile la costituzione di parte civile né la pronuncia di condanna alle spese in favore della parte civile.
  • La possibilità di costituirsi come parte civile e di ottenere condanna alle spese dipende dalla natura e dall'estensione della sede processuale: udienze aventi per unico oggetto la definizione del rito speciale non possono essere estese ad accogliere domande risarcitorie.
  • In presenza di simili udienze, chi difende l'imputato deve tempestivamente eccepire l'inammissibilità della costituzione delle parti civili per preservare la possibilità di ottenere l'annullamento delle eventuali statuizioni civili
  • La disciplina relativa alle udienze per opposizione a decreto penale (art. 447) e alle udienze per definizione con art. 444, nella stessa situazione di fissazione limitata dell'udienza, produce effetti analoghi in tema di ammissibilità della costituzione di parte civile.
  • Se la costituzione di parte civile viene comunque consentita e la sentenza civile viene pronunciata, è possibile impugnare la statuizione civile chiedendone l'annullamento per violazione delle regole sull'ambito dell'udienza; la Corte può annullare senza rinvio le statuizioni civili illegittime.

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