Cassazione Penale, Sentenza n. 27060/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'appello ex art. 310 c.p.p. contro la mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p. La difesa chiedeva che la decorrenza della custodia cautelare disposta il 17/02/2022 (procedimento TRITONE, reati tra cui 416 bis e furti connessi a stupefacenti) fosse retrodata alla data di esecuzione di una precedente ordinanza coercitiva del 19/11/2019 emessa dal GIP di Reggio Calabria (procedimento MAGMA), sostenendo che i gruppi contestati fossero coincidenti o connessi e che la Procura di Roma fosse a conoscenza degli elementi investigativi del procedimento reggino sin dall'inizio, nonché che la separazione dei procedimenti fosse avvenuta per ragioni investigative e non per ledere i diritti del ricorrente
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità e infondatezza. Ha ritenuto la censura generica e priva del necessario confronto con le argomentazioni dettagliate dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali sui tre casi applicativi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., ha constatato la mancanza di prova della coincidenza o della connessione qualificata tra i consessi associativi indicati, l'assenza di elementi che dimostrino che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti al tempo della prima e l'assenza di evidenze che la separazione dei procedimenti sia stata frutto di scelta strategica del pubblico ministero per tutelare l'investigazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e invio del provvedimento alla Direzione dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297 c.p.p. comma 3
non presente nel testo integrale della sentenza riportata
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare; la Corte ricorda i tre casi operativi: 1) ordinanze nello stesso procedimento su fatti con connessione qualificata -> retrodatazione automatica; 2) ordinanze in procedimenti diversi ma con connessione qualificata -> retrodatazione solo se i fatti erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per la prima ordinanza; 3) assenza di connessione qualificata -> retrodatazione subordinata a ulteriori condizioni (stessa autorità giudiziaria e separazione di indagini frutto di scelta del PM)
art. 310 c.p.p.
non presente nel testo integrale della sentenza riportata
Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; il ricorso era proposto avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)
non presente nel testo integrale della sentenza riportata
Censura richiamata dal ricorrente in cassazione; la Corte ha ritenuto che le deduzioni siano generiche e non abbiano risposto alle specifiche argomentazioni dell'ordinanza impugnata
Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Giurisprudenza di riferimento che chiarisce i tre casi di applicazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. e i relativi effetti sulla retrodatazione
Corte Cost. sent. n. 408 del 2005 e Corte Cost. sent. n. 233 del 2011
citazioni richiamate nella motivazione
Richiamo a orientamenti costituzionali che incidono sull'ambito di applicazione dell'art. 297 e sulla rilevanza di sentenze passate in giudicato rispetto alla retrodatazione
art. 616 c.p.p.
non presente nel testo integrale della sentenza riportata
Norma che prevede la condanna alle spese processuali all'esito della reiezione del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
non presente nel testo integrale della sentenza riportata
Disposizione applicativa per la trasmissione del provvedimento alla Direzione dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti alla decisione
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297 comma 3 c.p.p. non opera automaticamente quando le ordinanze sono in procedimenti diversi: occorre precisare quale delle tre fattispecie previste si verifica e fornire prove puntuali
- Se le ordinanze sono nello stesso procedimento e i fatti sono connessi in modo qualificato, la retrodatazione opera automaticamente anche se gli elementi non erano desumibili al momento della prima ordinanza
- Se le ordinanze sono in procedimenti distinti ma i fatti sono connessi in modo qualificato, la retrodatazione richiede che gli elementi dei fatti successivi fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per la prima ordinanza
- In assenza di connessione qualificata, la retrodatazione può valere solo se i procedimenti sono dinanzi alla stessa autorità e la separazione è riconducibile a una scelta del pubblico ministero; la difesa deve provare tali circostanze
- La nozione di 'desumibilità' non equivale a mera conoscibilità storica: bisogna dimostrare l'esistenza di un compendio documentale o dichiarativo concreto che consentisse al PM un apprezzamento prognostico idoneo a giustificare la misura
- Il ricorrente in cassazione deve formulare censure specifiche e confrontarsi con le motivazioni dell'ordinanza impugnata; argomentazioni generiche o riproposizioni non approfondite sono destinate al rigetto
- Quando si sostiene che diversi provvedimenti cautelari colpiscano lo stesso gruppo o medesimi fatti, è necessario indicare nominativi, atti e riscontri probatori espliciti che dimostrino sovrapposizione investigativa o identità di condotte
- La separazione territoriale delle indagini e la diversa composizione degli imputati nelle ordinanze sono elementi che ostano alla retrodatazione se non vi è prova della coincidenza o della connessione qualificata
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