Cassazione Civile, Ordinanza n. 06413/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto un finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote stipendiali, con costo comprensivo di un premio per una polizza vita stipulata contestualmente. Dopo l'estinzione anticipata del finanziamento, egli aveva chiesto all'assicuratore la restituzione della parte di premio riferita al periodo di copertura non più fruibile. L'assicuratore aveva opposto la prescrizione biennale; il giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo applicabile la prescrizione ordinaria decennale; il tribunale, in appello, aveva invece qualificato il credito come contrattuale e lo aveva dichiarato prescritto ex art. 2952 c.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina sulla prescrizione sostenendo che il diritto alla restituzione deriva da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e soggiace quindi a prescrizione decennale; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 125, comma 2, del d.lgs. 385/1993, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la quota di premio versata per la copertura assicurativa non più esigibile dopo l'estinzione anticipata del rapporto costituisce pagamento sine causa e dunque ripetizione di indebito soggetta a prescrizione ordinaria decennale. Ha ritenuto irrilevante che la quantificazione del dovuto sia disciplinata da norme di settore, poiché ciò attiene alla misura del rimborso e non alla fonte dell'obbligazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La restituzione della quota di premio non goduta, quando venga meno la causa giustificativa del pagamento per effetto dell'estinzione anticipata del rischio/copertura, integra ripetizione di indebito oggettivo; la domanda è quindi soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 2952 c.c.
La prescrizione biennale propria dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione non si applica al credito restitutorio che trovi fondamento nell'indebito e non nel contratto.
art. 1173 c.c.
La Corte distingue tra fonte dell'obbligazione e criteri di quantificazione: la fonte del diritto restitutorio è l'indebito, mentre la disciplina di settore può incidere solo sul calcolo dell'importo da restituire.
art. 125, comma 2, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385
Il motivo che ne denunciava la violazione è stato dichiarato assorbito, senza statuizione di merito.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per il deposito delle memorie delle controricorrenti, senza incidenza sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- La domanda di restituzione di somme versate in esecuzione di un titolo divenuto in tutto o in parte privo di causa deve essere qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., anche quando l'inesistenza della causa sopravvenga nel corso del rapporto.
- Ai fini della prescrizione, ciò che rileva è la fonte del credito: se il diritto alla restituzione nasce dall'indebito e non dal contratto di assicurazione, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve prevista per i diritti derivanti dal contratto assicurativo.
- La previsione normativa di criteri matematici o tecnici per il rimborso non muta la natura giuridica dell'obbligazione restitutoria, perché incide sulla sua quantificazione e non sulla sua fonte.
- Nel contratto di assicurazione sulla vita con premio pagato anticipatamente, se il rischio cessa prima della scadenza, la parte di premio riferita al periodo non più coperto è priva di causa e va restituita.
- In presenza di una domanda principale fondata sulla prescrizione e di un motivo ulteriore relativo alla disciplina speciale di settore, l'accoglimento del primo può rendere assorbito il secondo.
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