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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Isernia sull'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 31ottobre 2024: del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Isernia con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al medesimo interessato (cod. pratica Prot. P-IS/L/Q/2023/100073).

Giustizia amministrativa202400237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio del SUI sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione e successivo provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 7 ottobre 2023 in forza di un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da una società, ha dedotto che il datore di lavoro, dopo aver promesso l’assunzione, si era reso irreperibile e aveva rinunciato all’assunzione, senza procedere alla comunicazione di primo ingresso. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio serbato dal SUI sull’istanza del 13 febbraio 2024 per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo che, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, la mancata instaurazione del rapporto per causa a lui non imputabile avrebbe imposto all’Amministrazione di consentirgli la richiesta del titolo. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca del nulla osta, deducendo violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e preavviso, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 per omessa indicazione dell’interesse pubblico e dell’indennizzo, violazione dell’art. 21-nonies per tardività dell’intervento, eccesso e abuso di potere, violazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, nonché violazione dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto per non avere considerato l’istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro. L’Amministrazione ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti e ne ha contestato la fondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo contro il silenzio sia i motivi aggiunti, prescindendo dall’esame dell’eccezione di tardività perché le domande erano infondate nel merito. Quanto alla revoca del nulla osta, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione riferita agli accertamenti dell’ITL presso l’Agenzia delle Entrate, dai quali risultava per il datore di lavoro un volume d’affari 2022 di euro 8.950, ritenuto insufficiente per il rilascio di qualsiasi nulla osta. Il ricorrente non aveva contestato puntualmente tale dato né prodotto elementi idonei a metterlo in discussione. La revoca non è stata qualificata come revoca discrezionale ex art. 21-quinquies o come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, ma come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di verifica dei requisiti necessari per il nulla osta; tra tali requisiti rientra anche la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. È stata pertanto esclusa la necessità di una specifica comparazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento del lavoratore. Il TAR ha riconosciuto che la comunicazione dell’avvio del procedimento indirizzata esclusivamente alla società datrice non era idonea a garantire la partecipazione personale dello straniero. Tuttavia, il vizio non comportava l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, poiché, trattandosi di provvedimento vincolato, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato elementi conoscitivi che, se partecipati, avrebbero potuto incidere sulla decisione. Il richiamo alla circolare del 20 agosto 2007 è stato ritenuto non pertinente: essa riguarda la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro quando i requisiti per il nulla osta esistevano, mentre nel caso concreto mancava ab origine il requisito economico-finanziario del datore. In tale situazione il rilascio di un permesso per attesa occupazione consentirebbe di eludere i requisiti legali e il sistema dei flussi programmati. Anche la censura relativa al subentro di un nuovo datore di lavoro è stata respinta perché generica e inidonea a evidenziare specifici profili di illegittimità. Per le medesime ragioni, il SUI non aveva alcun obbligo di provvedere favorevolmente sull’istanza di permesso per attesa occupazione: l’insussistenza originaria dei requisiti datoriali, accertata con la revoca del nulla osta, preclude il rilascio anche di un titolo temporaneo per attesa occupazione e rende irrilevante l’eventuale affidamento incolpevole dello straniero. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve essere idonea a garantire la partecipazione dell’interessato; l’invio alla sola società richiedente, presso un indirizzo PEC a essa riferibile, non assicura la partecipazione personale dello straniero destinatario degli effetti del procedimento.

  • art. 8 l. n. 241/1990

    la comunicazione debba essere “personale”

    La comunicazione di avvio deve essere effettuata personalmente nei confronti del soggetto direttamente inciso dal provvedimento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto riguarda il procedimento relativo a un’istanza e non è automaticamente applicabile come preavviso di revoca di un titolo già rilasciato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione delle regole partecipative non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che l’esito non avrebbe potuto essere diverso; il vizio resta non invalidante anche se la comunicazione di avvio non è stata correttamente effettuata.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Non si applica alla revoca sanzionatoria o decadenza derivante dall’accertata mancanza originaria dei requisiti per il rilascio del titolo.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non disciplina l’intervento amministrativo quando questo consiste nella decadenza o revoca sanzionatoria conseguente alla mancanza originaria dei requisiti del titolo.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro subordinato presuppone il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina sull’ingresso dei lavoratori stranieri, inclusa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro; la carenza originaria di tali requisiti giustifica la revoca del nulla osta.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Non impone il rilascio di un permesso per attesa occupazione quando il titolo autorizzatorio originario è venuto meno perché i requisiti per il nulla osta mancavano ab origine.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il dovere di considerare sopraggiunti nuovi elementi non consente di superare la carenza originaria dei requisiti del datore di lavoro; una censura fondata su un’istanza di subentro generica non dimostra l’illegittimità della revoca.

  • Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione n. 3836 del 20 agosto 2007

    lo “straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato, rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore” può richiedere un “permesso di soggiorno per attesa occupazione”

    La possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione riguarda la sopravvenuta indisponibilità del datore quando i requisiti per il nulla osta esistevano; non si estende alla carenza originaria della capacità economico-finanziaria datoriale.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    La proposizione di motivi aggiunti contro un provvedimento connesso all’oggetto del ricorso avverso il silenzio consente la prosecuzione dell’intera controversia nelle forme del rito ordinario.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per originaria insussistenza dei requisiti prescritti, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, ha natura di decadenza o revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo; non richiede la comparazione discrezionale dell’interesse pubblico e dell’affidamento propria della revoca ex art. 21-quinquies o dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990.
  • La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione prevista dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007 presuppone che i requisiti per il nulla osta fossero originariamente sussistenti e che la mancata instaurazione del rapporto dipenda da una sopravvenuta indisponibilità del datore non imputabile allo straniero; essa non opera quando il requisito datoriale mancava ab origine.
  • L’insussistenza originaria dei requisiti necessari per il nulla osta al lavoro subordinato preclude il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche temporaneo, perché altrimenti si consentirebbe di eludere i requisiti legali per l’ingresso e il sistema dei flussi programmati.
  • La mancata comunicazione personale dell’avvio del procedimento al destinatario del provvedimento non determina l’annullamento di un atto vincolato quando sia palese, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Chi deduce la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio deve indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sulla decisione; in mancanza, la censura partecipativa non è idonea a ottenere l’annullamento dell’atto, ferma restando la verifica della natura vincolata del potere.
  • L’invio della comunicazione di avvio alla sola società che ha presentato la domanda di nulla osta, presso un indirizzo PEC della società, non assicura la partecipazione personale dello straniero quando il provvedimento di revoca incide direttamente sulla sua posizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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