Sentenza n. 720/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di non ammissione dell'alunna alla seconda classe della scuola primaria di secondo grado;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione della studentessa alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione della figlia alla classe successiva, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto: la mancata considerazione personalizzata delle difficoltà di apprendimento e dei pretesi bisogni educativi speciali, nonché l’omessa predisposizione o applicazione di un Piano Didattico Personalizzato; l’insufficienza della motivazione della bocciatura; la violazione della regola secondo cui la non ammissione costituisce una decisione eccezionale da adottare soltanto dopo avere valutato le possibilità di recupero; errori nel calcolo e nell’arrotondamento dei voti e mancata considerazione dei miglioramenti del secondo quadrimestre; insufficienza, inadeguatezza e distanza temporale delle verifiche; mancata effettuazione di verifiche sostitutive o integrative in ragione delle assenze dovute a quarantena o contagio da Covid-19; durata eccessivamente breve dello scrutinio finale, che sarebbe stato condotto senza effettiva discussione e sulla base di voti predeterminati. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei criteri deliberati dall’istituto, manifesta ingiustizia e sviamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati: dagli atti non risultavano disturbi certificati, bisogni educativi speciali formalmente segnalati, certificazioni mediche o indicazioni della famiglia o dei competenti servizi sanitari tali da imporre la predisposizione di un PDP. Il Collegio ha rilevato che l’attivazione di strumenti personalizzati non può essere rimessa soltanto all’iniziativa autonoma della scuola e che i titolari della responsabilità genitoriale devono attivarsi e informare l’istituzione scolastica delle difficoltà di apprendimento. In ogni caso, eventuali carenze nell’attività di recupero o negli strumenti di ausilio non incidono automaticamente sull’autonomia del giudizio di ammissione, che deve fondarsi sulla preparazione e sulla maturità effettivamente raggiunte. La non ammissione era stata motivata nel verbale di scrutinio e ulteriormente illustrata negli allegati; la studentessa aveva riportato insufficienze in cinque materie, e le carenze non erano riducibili a una mera media aritmetica dei voti, risultando significative ai fini del giudizio negativo. Il quarto e quinto motivo, relativi alle verifiche e alle assenze per Covid-19, sono stati ritenuti infondati e comunque inammissibili nella parte in cui pretendevano di sottoporre a revisione valutazioni tecniche scolastiche senza indicare macroscopiche irragionevolezze, gravi errori di fatto o palesi travisamenti. Le doglianze sul numero e sulla distanza delle verifiche erano generiche; inoltre, la documentazione dimostrava che l’alunna aveva usufruito della didattica a distanza e che le assenze non coincidevano integralmente con un contagio personale. Anche il sesto motivo è stato respinto: la durata dello scrutinio non è sindacabile in assenza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei tempi da dedicare alla valutazione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l’illegittimità degli atti impugnati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 241/1990
La motivazione del provvedimento di non ammissione deve consentire di comprendere le ragioni del giudizio scolastico; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nel verbale e nei relativi allegati.
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 62/2017
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
La non ammissione è legittima quando il consiglio di classe accerti carenze significative e motivi adeguatamente la decisione; la valutazione non si esaurisce nella media aritmetica dei voti.
art. 2, commi 6 e 7, d.P.R. 122/2009
Richiamato quale disciplina dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti e del giudizio scolastico; non risulta violato nel caso concreto.
art. 2, comma 4, e art. 8, comma 2, lett. c), d.P.R. 249/1998
Richiamati in relazione alle garanzie e ai diritti dell’alunna nel percorso scolastico; il TAR non ha ravvisato una violazione concreta.
l. 170/2010
La disciplina sui disturbi specifici di apprendimento è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che risultassero certificazioni o segnalazioni idonee a imporre misure personalizzate.
art. 79, comma 3, r.d. 653/1925
Richiamato in tema di valutazione scolastica; non è stata accertata una violazione derivante dalle modalità delle verifiche o dello scrutinio.
art. 2, comma 1, ord. Ministero dell'Istruzione n. 134/2000
Richiamato in relazione alle verifiche e alla valutazione; le censure sono state ritenute generiche e non idonee a dimostrare errori macroscopici o travisamenti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’adozione di un Piano Didattico Personalizzato o di altri strumenti di supporto non può essere imposta alla scuola in assenza di certificazioni, diagnosi o specifiche segnalazioni delle difficoltà di apprendimento provenienti dall’alunno, dai titolari della responsabilità genitoriale o dai competenti servizi sanitari; la famiglia ha l’onere di attivarsi e di informare l’istituzione scolastica.
- Eventuali carenze della scuola nell’attivazione di strumenti di recupero o di ausilio non determinano automaticamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione, che deve essere formulato sulla base della preparazione e della maturità effettivamente raggiunte dallo studente.
- Nel primo ciclo di istruzione, la non ammissione alla classe successiva è legittima quando il consiglio di classe accerti carenze significative in più discipline e motivi adeguatamente la decisione; la valutazione non può essere ridotta al mero calcolo della media aritmetica dei voti.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali del consiglio di classe sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o illogicità, gravi errori di fatto o palesi travisamenti; doglianze generiche sul numero, sulla distanza o sull’adeguatezza delle verifiche non sono sufficienti.
- La durata dello scrutinio scolastico non è sindacabile in giudizio in assenza di una specifica predeterminazione dei tempi medi da dedicare alla valutazione di ciascun alunno.
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