Cassazione Civile, Ordinanza n. 24095/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di convalida, davanti al giudice di pace, di un decreto questorile che disponeva il trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR e la convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera. Il giudice di pace ha convalidato entrambe le misure. Il destinatario del provvedimento ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 24 Cost., perché l'udienza di convalida si sarebbe svolta senza la partecipazione del difensore d'ufficio da lui nominato il giorno precedente l'ingresso nel CPR. Il Ministero ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica alla controparte presso l'Avvocatura generale dello Stato.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente il regime processuale applicabile ai ricorsi avverso i provvedimenti di convalida del trattenimento adottati dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 100 del 2026, ritenendo applicabile la nuova disciplina introdotta dall'art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 ai provvedimenti emessi dal 12 giugno 2026. Ha quindi rilevato che il ricorso, pur depositato, non era corredato né dalla prova della notificazione né dalla prova dell'iscrizione a ruolo; di conseguenza, non era verificabile la tempestività del deposito entro il termine di cinque giorni dalla notificazione, previsto a pena di improcedibilità. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha compensato integralmente le spese in considerazione della assoluta novità della disciplina normativa applicata per la prima volta.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato quale parametro denunciato dal ricorrente per lamentare la mancata partecipazione del difensore d'ufficio all'udienza di convalida
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa
d.l. n. 100 del 2026
considerato fonte della nuova disciplina processuale applicabile ai provvedimenti di convalida, proroga e riesame dei trattenimenti amministrativi
art. 19 d.l. n. 100 del 2026
richiamato per affermare l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12 giugno
art. 12, lettera g), d.l. n. 100 del 2026
ha introdotto il nuovo art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998
art. 14.1 d.lgs. n. 286 del 1998
"1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione. 2. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile. ... 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile."
la disciplina nuova regola sia il mezzo di impugnazione sia il modello procedimentale; il deposito del ricorso è soggetto, a pena di improcedibilità, alla prova della notificazione e al rispetto del termine di cinque giorni; per il resto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato nel ricorso per cassazione
art. 369 c.p.c.
"Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile."
richiamato per il regime del deposito del ricorso e della documentazione necessaria
Massime di principio
- Nei procedimenti di convalida, proroga o riesame del trattenimento amministrativo, la disciplina processuale applicabile si individua in base alla data del provvedimento giurisdizionale impugnato, e non alla sola data di instaurazione del giudizio di legittimità.
- Quando una riforma introduce un nuovo art. 14.1 del testo unico immigrazione, il ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice di pace è soggetto al nuovo modello procedimentale per i provvedimenti emessi dalla data di entrata in vigore della novella.
- Il deposito del ricorso per cassazione è improcedibile se non risulta prodotta la prova della notificazione dell'atto e, in mancanza di tale prova, non è verificabile il rispetto del termine perentorio di deposito previsto dalla norma speciale.
- In presenza di una disciplina speciale che richiami l'art. 369 c.p.c., la parte ricorrente deve assolvere agli oneri documentali necessari a dimostrare la ritualità e la tempestività dell'impugnazione.
- La mancata dimostrazione del presupposto notificatorio impedisce il controllo giudiziale sulla tempestività del deposito e comporta l'improcedibilità del ricorso.
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