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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - del provvedimento di rigetto numero n. 2415 reso dal Comune di Pantelleria in data 29.01.2025; - nonché dell’ulteriore provvedimento di rigetto numero n. 3200 reso dal Comune di Pantelleria in data 06.02.2025;

Giustizia amministrativa202500656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di rigetto di due SCIA commerciali, rispettivamente presentate per l’avvio di un’attività di vicinato e per il subingresso in un’attività commerciale preesistente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato due provvedimenti con cui il Comune aveva rigettato altrettante SCIA commerciali. Il primo diniego era motivato dall’intervenuta cessazione dell’attività precedentemente esercitata dalla dante causa, ritenuta ostativa al subingresso, nonché dalla mancanza della concessione demaniale relativa ai locali. Il secondo diniego era fondato sulla sola ragione dell’impossibilità del subingresso, essendo nel frattempo stata acquisita la concessione demaniale. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 9 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione preventiva di rigetto della SCIA. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. n. 59/2010 e degli artt. 3 e 19 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto esercitare correttamente i poteri di controllo sulla SCIA, verificando la sussistenza dei requisiti per l’avvio dell’attività o per il subingresso e, ove possibile, consentendo la conformazione dell’attività anziché adottare immediatamente un divieto o un rigetto.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato e assorbendo le ulteriori censure. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA l’amministrazione può adottare motivati provvedimenti inibitori o repressivi quando accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti; tuttavia, quando l’attività e i suoi effetti siano conformabili alla normativa vigente, deve invitare il privato a conformarsi, indicando le misure necessarie e assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2019, il Tribunale ha affermato che l’art. 19, comma 3, attribuisce all’amministrazione poteri inibitori, repressivi e conformativi, con preferenza per questi ultimi quando la conformazione sia possibile. Nel caso concreto il Comune aveva applicato immediatamente il potere inibitorio, senza verificare né motivare l’impossibilità di conformare la segnalazione. Prima di rigettare la seconda SCIA qualificata come subingresso, avrebbe dovuto valutare se recepirla come SCIA per l’avvio di una nuova attività commerciale, indicando gli eventuali correttivi necessari. Inoltre, la questione della disponibilità del bene demaniale non costituiva più un ostacolo, poiché la società aveva ottenuto un valido titolo di detenzione dei luoghi e tale ragione non era stata riproposta nel secondo diniego. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento di entrambi i provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. n. 59/2010

    La disposizione consente alle amministrazioni di esercitare, in materia di attività commerciali, i poteri previsti dall’art. 19 l. n. 241/1990, secondo le forme e le modalità da esso stabilite.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    Qualora la P.A. accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti per inoltrare una S.C.I.A., adotta - nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione - motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Allorché sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, invita, con atto motivato, il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime.

    Il potere di controllo sulla SCIA comprende poteri inibitori, repressivi e conformativi. Quando l’attività sia conformabile, l’amministrazione deve privilegiare la richiesta di adeguamento, motivando le misure necessarie e assegnando un termine non inferiore a trenta giorni; non può procedere immediatamente all’inibizione senza verificare e motivare l’impossibilità della conformazione.

  • artt. 3 e 19 l. n. 241/1990

    L’esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA deve rispettare gli obblighi di motivazione e le modalità procedimentali previste dall’art. 19.

  • artt. 7 e 9 l. n. 241/1990

    La censura relativa all’omessa comunicazione preventiva di rigetto non è stata esaminata, essendo stata assorbita a seguito dell’accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, l’amministrazione dispone di poteri inibitori, repressivi e conformativi; quando l’attività possa essere resa conforme alla normativa vigente, deve privilegiare il potere conformativo rispetto al divieto immediato di prosecuzione.
  • Il provvedimento di controllo della SCIA che inibisce l’attività senza verificare e motivare l’impossibilità di conformazione è illegittimo.
  • Quando una SCIA presentata come subingresso non risulti qualificabile in tali termini per la cessazione dell’attività precedente, l’amministrazione deve valutare se la segnalazione possa essere recepita, mediante gli opportuni correttivi, come SCIA per l’avvio di una nuova attività, anziché respingerla automaticamente.
  • L’amministrazione deve indicare nel provvedimento di controllo della SCIA le ragioni concrete che impediscono la conformazione dell’attività e gli eventuali adeguamenti necessari, assegnando al privato un termine non inferiore a trenta giorni quando la conformazione sia possibile.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniPubblici esercizi e somministrazione
RamiProcedimento amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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