Cassazione Civile, Sentenza n. 20960/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione favorevole alla contribuente, censurando l'utilizzo, a fondamento dell'avviso di accertamento per l'anno 2000, dei verbali di verifica (PVC) redatti dalla Guardia di Finanza nei confronti di altre società del medesimo gruppo senza un'analisi critica e autonoma degli elementi probatori. L'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte (IRPEG, IRAP, IVA) ritenendo esistenti operazioni in evasione d'imposta con la società MA.VI.AL e acquisti in evasione; la società ha contestato l'uso di presunzioni semplici con inversione dell'onere della prova e il mancato approfondimento delle risultanze contabili
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo profilo di doglianza relativo alla legittimità della "motivazione per relationem" dell'avviso di accertamento (cioè la possibilità per l'Ufficio di richiamare e condividere le conclusioni del PVC senza riprodurle integralmente), stabilendo che ciò non è di per sé illegittimo se non pregiudica il diritto di difesa. Tuttavia il secondo profilo (contestazione dell'utilizzo dei PVC altrui per fondare presunzioni sulla resistente) sarebbe implicato in una rivalutazione di fatto operata dalla CTR e pertanto è inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. c)
La Corte ha precisato che la "motivazione per relationem" dell'avviso di accertamento, con richiamo alle conclusioni del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, non è illegittima per carenza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio quando quest'ultimo condivide quelle conclusioni e il richiamo non pregiudica il contraddittorio
d.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 3
Richiamato insieme all'art. 39 DPR 600/1973 nel quadro delle contestazioni: l'interpretazione del principio di cui sopra si estende alle modalità di utilizzo delle risultanze ispettive ai fini IVA, con la necessità che l'Ufficio non si limiti a trasferire meccanicamente conclusioni altrui senza valutazione
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Articolazione del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme tributarie nella motivazione della CTR: la Corte ha ritenuto parte del motivo ammissibile (sul piano giuridico) e parte inammissibile perché comportante rivalutazione di fatto
decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (conv. con legge n. 176/2020)
Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale prima dell'udienza. La Corte ha ritenuto tardiva la produzione di tali conclusioni (di un giorno) ma ha qualificato la tardività come nullità relativa, sanabile per acquiescenza delle parti
codice di procedura civile, art. 157
Richiamato per affermare che la nullità relativa derivante dalla tardività delle conclusioni del Procuratore generale può essere sanata dall'acquiescenza delle parti
codice di procedura civile, art. 378
Norma richiamata per i termini di deposito delle memorie difensive (entro il quinto giorno antecedente l'udienza); la Corte la menziona nel quadro del termine stabilito per i difensori rispetto alle conclusioni del Procuratore generale
codice di procedura civile, art. 70 e ordinamento giudiziario art. 76 (riferimento all'intervento del Procuratore generale)
La Corte ricorda che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche innanzi alla Corte è obbligatorio a tutela dell'interesse pubblico e la mancata partecipazione può comportare nullità assoluta; tuttavia la tempestività delle conclusioni è finalizzata alla tutela del diritto di difesa delle parti
Massime di principio
- La "motivazione per relationem" (riferimento alle conclusioni del PVC) è ammessa: l'Ufficio può richiamare e condividere il contenuto di verbali ispettivi senza riprodurli integralmente, purché ciò non pregiudichi il diritto di difesa del contribuente
- L'utilizzo delle risultanze di un PVC redatto nei confronti di un'altra società è possibile ma non può poggiare su una "presunzione sulla presunzione": occorre che vi sia un "fatto noto" certo da cui inferire il fatto ignoto; se il fatto noto è meramente presunto, l'accertamento rischia di essere infondato
- Se il contribuente produce documentazione contabile e documenti (es. schede contabili, fax) non contestati dall'Amministrazione, il giudice d'appello può darvi rilievo probatorio; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rinnovare la valutazione delle prove
- Le doglianze che implichino una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti non sono ammissibili in Cassazione e devono essere dedotte e decise nel grado di merito competente
- La tardiva produzione delle conclusioni del Procuratore generale configura una nullità relativa, sanabile dall'acquiescenza delle parti; la tempestività serve primariamente a tutelare il contraddittorio
- In presenza di accertamenti che si fondano su verifiche svolte da altri organi (es. Guardia di Finanza), l'Amministrazione deve comunque dimostrare la fondatezza delle conclusioni nei confronti del contribuente interessato e non limitarsi a un mero trasferimento di conclusioni altrui
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