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Sentenza

Sentenza del 09/07/2015 n. 804 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Cessione di azienda - plusvalenza patrimoniale - avviamento - utilizzo valore ai fini registro - presunzione di corrispondenza - onere probatorio gravante sul contribuente - valutazione delle prove e degli elementi indiziali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito della cessione di un'azienda, l'Amministrazione finanziaria ha determinato induttivamente il reddito da plusvalenza relativo all'avviamento utilizzando il maggior valore dell'azienda accertato ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha contestato che il prezzo effettivamente pattuito fosse inferiore al valore accertato ai fini del registro, sostenendo quindi l'assenza o la minore entità della plusvalenza imponibile.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima in via presuntiva: il valore accertato ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento idoneo per determinare induttivamente la plusvalenza derivante dall'avviamento. Tuttavia, tale presunzione è superabile dal contribuente, sul quale grava l'onere di dimostrare che il prezzo effettivamente incassato era inferiore. La prova contraria può essere fornita anche mediante elementi indiziali, la cui attendibilità e rilevanza devono essere valutate liberamente dal giudice.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    Il valore dell'azienda determinato ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione come elemento presuntivo per la ricostruzione della plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

  • Disciplina della plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione d'azienda

    La plusvalenza imponibile può essere accertata anche in via induttiva quando il valore dell'avviamento risulta maggiore rispetto a quello dichiarato o desumibile dal prezzo indicato nell'atto.

Massime di principio

  • Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente e in modo incontestabile il prezzo effettivamente pagato, ma costituisce una presunzione o un grave elemento indiziario utilizzabile per accertare la plusvalenza.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve fornire una prova concreta, anche indiziaria, che il corrispettivo reale della cessione era inferiore al valore utilizzato dall'Amministrazione.
  • Sono rilevanti, tra gli altri, documentazione contabile, condizioni economiche dell'impresa, perdite, situazione debitoria, caratteristiche dell'avviamento, modalità di pagamento e ogni elemento idoneo a dimostrare un prezzo effettivo diverso.
  • Il giudice deve valutare complessivamente gli elementi probatori e indiziali, senza essere vincolato automaticamente né dal valore dichiarato nell'atto né da quello accertato ai fini del registro.
  • La mera contestazione del valore accertato o la semplice dichiarazione di avere venduto a un prezzo inferiore, senza adeguati riscontri, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione utilizzata dall'Amministrazione.

Testo integrale

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