Cassazione Penale, Ordinanza n. 33357/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una doglianza generica e nuova, non supportata da specifiche circostanze di fatto già devolute al giudice di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per la violazione degli obblighi derivanti da una misura di prevenzione. La ricorrente era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 e condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Nel ricorso veniva dedotto un unico motivo, ritenuto dalla Corte di cassazione del tutto generico: la censura introduceva una questione di fatto non già dedotta nei motivi di appello, senza indicare specifiche circostanze non valutate idonee a dimostrare la lamentata carenza di rivalutazione dopo l'applicazione della misura di prevenzione.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
individua il reato per cui la ricorrente era stata ritenuta responsabile e per il quale era stata confermata la condanna in appello.
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è consentito proporre censure generiche o meramente assertive.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto non devolute con l'appello, salvo che siano sorrette da puntuali indicazioni delle circostanze decisivie non valutate.
- La contestazione di un difetto di rivalutazione della vicenda dopo l'applicazione di una misura di prevenzione richiede l'indicazione precisa degli elementi fattuali asseritamente trascurati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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