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Sentenza

Sentenza n. 730/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale, adottato ai sensi dell’art. 18 d.l. 67/1997, unitamente al parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di appartenenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del rimborso di euro 57.767,62 per le spese sostenute nella difesa penale relativa ad accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e truffa ai danni dello Stato. In primo grado era stato assolto perché il fatto non sussiste e, per uno dei capi, perché il fatto non costituisce reato; la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione del pubblico ministero con riferimento al capo di corruzione, rilevando l’insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che le condotte contestate fossero connesse all’attività di servizio, che le sentenze penali avessero escluso ogni conflitto con l’amministrazione e che l’archiviazione del procedimento per danno erariale e del procedimento disciplinare confermasse l’assenza di responsabilità. L’amministrazione aveva inizialmente espresso una valutazione positiva, ma aveva poi negato il rimborso conformandosi al parere dell’Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito e prescindendo dall’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del parere endoprocedimentale per carenza di autonoma lesività. Ha affermato che l’art. 18 d.l. 67/1997 non distingue tra le diverse formule assolutorie dell’art. 530 c.p.p. e non consente all’amministrazione di sovrapporsi alla valutazione del giudice penale; tuttavia, il rimborso presuppone comunque che i fatti oggetto dell’imputazione siano connessi all’espletamento del servizio e non siano ontologicamente incompatibili con i doveri d’ufficio. Nel caso concreto, l’accusa di avere ricevuto utilità per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio o per asservire la funzione pubblica a interessi privati era intrinsecamente in conflitto con l’amministrazione e recideva il rapporto di immedesimazione organica. Le condotte contestate non costituivano adempimento necessario o strumentale dei doveri di servizio. Inoltre, la sentenza penale d’appello non aveva accertato l’inesistenza storica dei fatti o l’estraneità dell’imputato, ma soltanto l’insufficienza della prova del pactum sceleris necessario per la configurazione del reato, pur rilevando l’esistenza di solidi elementi circa il conseguimento di utilità. L’assoluzione, pertanto, non faceva sorgere il diritto al rimborso. La domanda cautelare era stata rinunciata; le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 67/1997

    le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato

    Il rimborso richiede sia un esito del giudizio che escluda la responsabilità sia una connessione qualificata dei fatti con il servizio. La connessione implica riconducibilità all’attività funzionale, stretta dipendenza dall’adempimento degli obblighi, strumentalità dell’atto rispetto al dovere d’ufficio e assenza di un conflitto ontologico con l’amministrazione.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste

    L’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. non determina automaticamente il diritto al rimborso delle spese legali; occorre verificare autonomamente la connessione del fatto contestato con il servizio e la compatibilità della condotta con i doveri d’ufficio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego prima dell’adozione del provvedimento definitivo; la sentenza non ha ravvisato uno specifico vizio procedimentale derivante da tale fase.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997 presuppone non solo una sentenza o un provvedimento penale favorevole, ma anche che i fatti oggetto dell’imputazione siano qualificatamente connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali.
  • La connessione con il servizio richiesta dall’art. 18 d.l. 67/1997 sussiste quando il fatto è riconducibile all’attività funzionale del dipendente, strettamente dipende dall’adempimento dei suoi obblighi ed è strumentale all’esercizio diligente della funzione, nel senso che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai propri compiti senza compierlo.
  • Il diritto al rimborso non sorge quando la condotta contestata consiste, per sua natura, nell’asservimento della funzione pubblica a interessi privati o nel compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, poiché tale condotta è ontologicamente incompatibile con il rapporto di immedesimazione organica e determina un conflitto con l’amministrazione.
  • L’assoluzione con qualsiasi formula prevista dall’art. 530 c.p.p., anche con la formula “perché il fatto non sussiste”, non è di per sé sufficiente a fondare il rimborso: l’amministrazione deve verificare la connessione qualificata del fatto con il servizio, senza sostituirsi al giudice penale nella valutazione della responsabilità penale.
  • Quando la sentenza penale assolve per insufficienza o contraddittorietà della prova del reato, senza accertare l’inesistenza storica dei fatti o l’estraneità dell’imputato, l’esito assolutorio non elimina il possibile carattere ontologicamente conflittuale della condotta rispetto ai doveri d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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