Ordinanza n. 4239/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per l’annullamento previa sospensiva: a) della comunicazione notificata a mezzo pec in data 19.02.2026 relativa al diniego espresso avverso la domanda presentata dalla ricorrente a valere sul Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_BYE8JDUG - COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI TERRITORIO RAVENNATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA; b) dell’atto denominato Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_BYE8JDUG - COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI TERRITORIO RAVENNATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Comunicazione di esito istruttorio negativo recante Protocollo n. 0028543 del 31.07.2025; c) dell’elenco delle domande convalidate - Fondo Nazionale per l’Innovazione in Agricoltura pubblicato da ISMEA in data 03.09.2025; d) dell’elenco aggiornato delle domande pervenute e stato del procedimento del 23.12.2025 ove la ricorrente ricopre la posizione n. 1331 delle domande “finanziabili per capienza fondi”; e) delle istruzioni Operative ISMEA per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024; f) di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente, rispetto ai quali si formula sin da ora riserva di motivi aggiunti; g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso della domanda di contributo a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura – Anno 2024, unitamente agli atti dell'istruttoria, agli elenchi delle domande e alle istruzioni operative ISMEA
Esito
La controversia
La cooperativa agricola ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la comunicazione PEC del 19 febbraio 2026 recante il diniego espresso della domanda presentata per il Fondo per l'innovazione in agricoltura – Anno 2024. Sono stati inoltre impugnati l'esito istruttorio negativo del 31 luglio 2025, gli elenchi ISMEA delle domande convalidate e delle domande pervenute con indicazione dello stato del procedimento, nei quali la ricorrente risultava collocata alla posizione n. 1331 tra le domande finanziabili per capienza dei fondi, nonché le istruzioni operative e ogni altro atto connesso. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure rivolte agli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti utilmente classificate nell'elenco certificato e, in particolare, delle proponenti collocate in posizione migliore rispetto alla ricorrente. Ha ordinato alla ricorrente di notificare individualmente il ricorso, con allegata copia dell'ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli indirizzi PEC. Ha imposto a ISMEA di comunicare alla ricorrente l'elenco completo degli indirizzi PEC delle graduate entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; le prove delle notifiche dovranno essere depositate entro dieci giorni dalle notifiche stesse. Le esigenze cautelari sono state ritenute tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, fissata al 26 gennaio 2027 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, invece di adottare una misura cautelare immediata.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di altri partecipanti utilmente collocati in una graduatoria o in un elenco certificato, il giudice deve assicurare l'integrità del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dalla decisione.
- L'integrazione del contraddittorio può essere disposta mediante notificazione individuale del ricorso ai controinteressati, con termini per l'amministrazione di comunicare gli indirizzi PEC e per la parte ricorrente di depositare le prove delle notificazioni.
- In sede cautelare, le esigenze della parte possono essere soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →