Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15577/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della decisione n. 30541 del 14/3/2023, assunta all'esito del procedimento PS12304 e notificata alla ricorrente in data 31/3/2023, con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato TIM al pagamento della sanzione amministrativa pari a complessivi € 200.000,00 per la presunta violazione dell'art. 26 c. 1 lett. f) del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/05), nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, e in particolare, ove occorrer possa, dell'atto di rigetto degli impegni, comunicato con nota del 27/10/2022.

Giustizia amministrativa202308059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decisione AGCM del 14 marzo 2023, adottata nel procedimento PS12304, che ha accertato una pratica commerciale scorretta consistente nella fatturazione post-recesso per servizi non più richiesti, ordinato di cessarla e irrogato una sanzione di 200.000 euro; impugnato anche il rigetto degli impegni proposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità sanzionante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

TIM ha chiesto l’annullamento della decisione sanzionatoria, deducendo: l’illegittimità del rigetto degli impegni per irragionevolezza, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà; l’erronea applicazione dell’art. 26, comma 1, lett. f), del Codice del consumo e della direttiva 2005/29/CE, anche perché la fatturazione successiva al recesso non integrerebbe una fornitura non richiesta e non sarebbe stata dimostrata una pratica aggressiva; la violazione del principio di legalità e determinatezza; l’assenza dell’elemento soggettivo, in particolare della colpa; l’inadeguatezza del quadro probatorio; l’erronea individuazione della durata della condotta e la mancata considerazione della sua cessazione. La controversia riguardava fatture inviate anche per mesi dopo la richiesta di cessazione o migrazione, nonché procedure interne che potevano archiviare richieste incomplete senza informare adeguatamente l’utente, con conseguenti addebiti e, in caso di migrazione, possibili duplicazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Ha precisato che non è illecita la fattura emessa o ricevuta dopo il recesso se riguarda corrispettivi maturati prima che il recesso divenga efficace, nel periodo di preavviso o durante il tempo necessario alla migrazione, quando il servizio continua a essere dovuto. È invece riconducibile all’art. 26, comma 1, lett. f), del Codice del consumo la richiesta di pagamento per servizi non più richiesti quando il rapporto e la fatturazione proseguono oltre il periodo dovuto per ritardi o carenze nella lavorazione della cessazione, senza adeguata informazione dell’utente. La disciplina settoriale delle comunicazioni elettroniche non esclude l’applicazione della tutela consumeristica. La fatturazione protratta costituisce una pratica aggressiva vietata in ogni caso dalla disposizione, senza necessità di provare ulteriori molestie o un danno economico effettivo; la successiva restituzione degli importi può avere rilievo riparatorio o attenuante, ma non cancella l’illiceità già verificatasi. Sul profilo soggettivo, è sufficiente la colpa e non occorre provare una strategia dolosa: la numerosità dei reclami e il mantenimento di procedure inadeguate dimostravano l’imputabilità della condotta. È stata respinta anche la censura sulla durata, poiché durante il procedimento erano continuate a pervenire segnalazioni e le misure correttive non dimostravano la cessazione definitiva. Infine, il rigetto degli impegni è stato ritenuto legittimo: l’AGCM dispone di ampia discrezionalità nel non accettarli quando la pratica è grave e interessa una platea ampia; la valutazione va effettuata considerando la fase iniziale del procedimento e secondo una prognosi postuma, mentre le misure correttive possono essere apprezzate successivamente ai fini della sanzione senza contraddizione. TIM è stata condannata a rifondere all’AGCM 3.000 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, lett. f), d.lgs. 206/2005

    Essa trova pertanto applicazione anche agli addebiti relativi a servizi di telefonia non più richiesti, ferma la debenza dei corrispettivi maturati durante il periodo di preavviso o di effettiva erogazione dovuta nelle procedure di migrazione.

    Il divieto di esigere pagamenti per prodotti o servizi non richiesti comprende gli addebiti per servizi telefonici dopo che il consumatore ha manifestato inequivocabilmente la volontà di recedere, ma non i corrispettivi dovuti per il periodo di preavviso o per il servizio effettivamente erogato durante la migrazione.

  • art. 25, comma 1, lett. d), d.lgs. 206/2005

    E anche sotto il profilo dei criteri generali, il Codice del Consumo (art. 25, comma 1, lett. d)) reputa quale elemento di coercizione o indebito tutti gli ostacoli onerosi o sproporzionati, imposti dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto.

    La protrazione della fatturazione dopo il recesso costituisce un ostacolo oneroso e sproporzionato all’esercizio del diritto di risolvere il contratto e rileva come elemento di coercizione o indebito.

  • art. 3 l. 689/1981

    È sufficiente l’imputabilità almeno colposa della condotta, desumibile, nel caso in esame, dalla conoscenza del numero e della continuità dei reclami e dal mantenimento di procedure che, per le richieste incomplete, non assicuravano una comunicazione chiara e multicanale dell’impedimento, pur determinando l’archiviazione della pratica e la prosecuzione degli addebiti.

    La responsabilità per l’illecito amministrativo consumeristico non richiede il dolo: è sufficiente la colpa, ricavabile dalla conoscenza delle criticità e dalla mancata adozione di procedure diligenti per prevenirle.

  • art. 1, comma 3, d.l. 7/2007

    Orbene, l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 7 del 2007 garantisce all’utente la facoltà di recedere o trasferire l’utenza senza ritardi ingiustificati e con un preavviso non superiore a trenta giorni.

    La disciplina settoriale garantisce il recesso o il trasferimento dell’utenza senza ritardi ingiustificati e con preavviso massimo di trenta giorni; la fatturazione di corrispettivi legittimamente maturati in tale periodo resta dovuta.

  • artt. 98-septies decies e 98-octies decies d.lgs. 259/2003

    Gli articoli 98-septies decies e 98-octies decies del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplinano, rispettivamente, il diritto di recesso e le procedure di cambio del fornitore, assicurando che l’esercizio di tali facoltà non sia ostacolato e che, durante il trasferimento, sia garantita la continuità del servizio.

    Le norme regolano recesso, cambio di fornitore e continuità del servizio durante il trasferimento; il rispetto della disciplina tecnica di settore è rilevante, ma non esaurisce né preclude la valutazione delle carenze organizzative e informative secondo il Codice del consumo.

  • art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005

    L’istituto degli impegni ha carattere eccezionale ed è derogatorio del procedimento ordinario di accertamento dell’infrazione, rappresentando una modalità di chiusura del procedimento atipica, che ben può essere superata laddove vi sia un interesse pubblico preminente ad accertare e sanzionare la condotta illecita.

    L’accettazione degli impegni è una modalità eccezionale di chiusura del procedimento e l’Autorità può proseguire l’accertamento e la sanzione quando sussista un interesse pubblico preminente, in particolare in presenza di una pratica grave e potenzialmente lesiva per una platea ampia.

  • art. 11 l. 689/1981

    Altro è infatti è la valutazione svolta in sede di quantificazione della sanzione, che attiene (cognita causa e a completamento del procedimento) al merito della condotta e all’opera svolta dall'agente per attenuarne le conseguenze, secondo i criteri dell'art. 11 della L. 689/81; fase nella quale ben possono essere considerate le condotta collaborative del sanzionato.

    Le condotte collaborative e le misure adottate per attenuare le conseguenze possono essere valutate nella determinazione della sanzione, anche se non impongono l’accettazione degli impegni proposti nella fase iniziale.

Massime di principio

  • La fatturazione successiva alla comunicazione di recesso non è di per sé illecita se riguarda corrispettivi maturati nel periodo di preavviso o durante il tempo tecnicamente necessario alla migrazione, purché il servizio sia ancora dovuto o effettivamente erogato. Integra invece la pratica di fornitura non richiesta la prosecuzione degli addebiti oltre tale periodo, dovuta a ritardi o carenze nella lavorazione della cessazione, soprattutto quando l’utente non è informato dell’impedimento e non è posto in condizione di rimuoverlo.
  • Il divieto di esigere il pagamento per servizi non richiesti previsto dall’art. 26, comma 1, lett. f), del Codice del consumo si applica anche ai servizi di telefonia. Accertata la richiesta di pagamento per un servizio che il consumatore ha inequivocabilmente dichiarato di non volere più, non occorre dimostrare separatamente ulteriori molestie o forme di indebito condizionamento; la successiva restituzione delle somme può attenuare le conseguenze, ma non elimina l’illiceità della richiesta.
  • La disciplina settoriale delle comunicazioni elettroniche sui tempi e sulle modalità tecniche di recesso e migrazione non esaurisce la valutazione consumeristica delle procedure organizzative e informative dell’operatore. Il rispetto delle regole settoriali non esclude, da solo, la responsabilità per addebiti non dovuti e per l’omessa informazione sulle anomalie della procedura.
  • Per l’illecito amministrativo consumeristico non è necessaria la prova di una strategia dolosa diretta a ottenere un vantaggio indebito: è sufficiente la colpa, desumibile anche dalla conoscenza di reclami numerosi e persistenti e dalla mancata correzione di procedure inadeguate.
  • L’Autorità può respingere gli impegni e proseguire il procedimento quando la gravità della pratica e il suo impatto potenziale rendano prevalente l’interesse pubblico all’accertamento e alla sanzione. La decisione sugli impegni va valutata in rapporto alla fase iniziale in cui è adottata; l’apprezzamento successivo delle misure correttive ai fini della sanzione non è, per ciò solo, contraddittorio con il precedente rigetto.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.