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Parere

Parere n. 280/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Venice Tour di Cravin Nicola e dei Rossi Stefano snc, contro la Provincia di Venezia, il Comune di Caorle, per l’annullamento del decreto del Commissario della Provincia di Venezia n. 2015/1 del 4 febbraio 2015, dell’ordinanza n. 299 del 25 settembre 2014, notificata in data 23 ottobre 2014 del Comune di Caorle (VE), avente ad oggetto: "revoca autorizzazione n. 3 del 27.12.2011 - prot. n. 44040 - per il servizio di trasporto, non di linea, di persone - noleggio con conducente di cui alla l.r. n. 63/1993. Ditta Venice Tour s.n.c. di Cravin Nicola e De Rossi Stefano", nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento annesso, connesso o comunque presupposto;

Giustizia amministrativa202101039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Annullamento del decreto del Commissario della Provincia di Venezia n. 2015/1 del 4 febbraio 2015 e dell’ordinanza del Comune di Caorle n. 299 del 25 settembre 2014, recanti il rigetto del ricorso amministrativo e la revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante natanti.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la revoca dell’autorizzazione per il servizio di trasporto non di linea mediante natanti, disposta dal Comune di Caorle sulla base di una reiterazione di violazioni accertate dal Comune di Venezia per l’accesso al relativo territorio comunale. Sono stati dedotti, tra gli altri, la tardività della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, la violazione delle garanzie partecipative e dei termini previsti dalla legge regionale veneta e dal regolamento comunale, la mancata istituzione della commissione disciplinare, l’insuscettibilità di applicare la sanzione all’obbligato in solido, la necessità che le violazioni fossero definitivamente accertate prima dell’adozione della revoca, il difetto di motivazione e la disparità di trattamento tra operatori autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri comuni della Città Metropolitana di Venezia. Nel corso dell’istruttoria è stato chiesto di verificare, per ciascun verbale posto a fondamento della revoca, l’eventuale archiviazione, l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, l’impugnazione e l’esito definitivo dei giudizi davanti al Giudice di pace.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso l’avviso che debba essere accolto. Dall’istruttoria è emerso che ai verbali richiamati nel provvedimento di revoca non era seguita un’ordinanza-ingiunzione oppure che le ordinanze-ingiunzione emesse erano state annullate dall’autorità giudiziaria, spesso con rinuncia del Comune di Venezia agli appelli. Pertanto, le violazioni non risultavano definitivamente accertate e non potevano costituire il presupposto della reiterazione dell’illecito utilizzata per revocare l’autorizzazione. La Sezione ha inoltre richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla disparità di trattamento derivante dalla disciplina del Comune di Venezia, che limitava gli operatori NCC autorizzati da comuni diversi da Venezia. Gli ulteriori motivi non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti o comunque inidonei a condurre a una diversa decisione.

Osservazioni

Fondamento della revoca e definitività delle violazioni

La revoca dell’autorizzazione per reiterazione dell’illecito non può fondarsi su meri verbali di accertamento privi di successiva ordinanza-ingiunzione oppure su ordinanze-ingiunzione annullate dall’autorità giudiziaria. In assenza di un esito amministrativo o giudiziale definitivo favorevole all’amministrazione, non risulta dimostrato il presupposto della reiterazione delle violazioni.

Disparità di trattamento tra operatori NCC

La Sezione ha richiamato le pronunce del Consiglio di Stato che hanno stigmatizzato la disparità di trattamento tra gli operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e quelli autorizzati da altri comuni della Città Metropolitana di Venezia, anche con riferimento alle limitazioni di accesso al territorio comunale di Venezia.

Motivi ulteriori non esaminati

Le ulteriori censure, comprese quelle relative alla tardività dell’avvio del procedimento, alle garanzie partecipative, alla commissione disciplinare, alla posizione dell’obbligato in solido e al difetto di motivazione, non sono state espressamente esaminate perché la questione relativa all’assenza di violazioni definitivamente accertate era sufficiente a definire la controversia.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, l.r. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63

    termine di 90 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la tardività della comunicazione di avvio del procedimento; il parere definisce la controversia senza pronunciarsi espressamente su tale censura.

  • art. 42, comma 5, l.r. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63

    ricorso amministrativo contro il provvedimento comunale

    È la disposizione in base alla quale è stato proposto il ricorso amministrativo al Commissario della Provincia di Venezia.

  • art. 34 del Regolamento del Comune di Caorle per la disciplina dei servizi di trasporto non di linea in acque di navigazione interna

    termine di 90 giorni e termine per le deduzioni

    È stato invocato insieme all’art. 42 della legge regionale n. 63/1993 in relazione all’avvio del procedimento disciplinare e alle garanzie difensive.

  • art. 5-bis, l. 15 gennaio 1992, n. 21

    disciplina richiamata nei verbali per l’accesso al territorio comunale

    Costituiva, insieme al regolamento del Comune di Venezia, la base normativa delle contestazioni amministrative poste a fondamento della revoca.

  • art. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689

    scritti difensivi avverso i verbali di accertamento

    È stato richiamato in relazione alle difese presentate dalla società contro i verbali elevati dal Comune di Venezia.

  • art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    termine di 10 giorni per presentare osservazioni

    La ricorrente ha contestato l’utilizzo del termine previsto dall’art. 10-bis in luogo del termine di trenta giorni previsto dalla disciplina regionale e regolamentare; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità

    Sono stati richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di un accertamento definitivo delle violazioni e l’illegittimità della disparità di trattamento.

  • artt. 1 e 3, l. 7 agosto 1990, n. 241

    principi generali dell’attività amministrativa e obbligo di motivazione

    Sono stati invocati per contestare il difetto di motivazione dell’ordinanza di revoca; il parere non ha esaminato autonomamente tale motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    La Sezione ha ritenuto che la questione decisiva esaurisse la controversia e giustificasse il mancato esame espresso degli altri motivi.

Massime di principio

  • La revoca di un titolo autorizzatorio per reiterazione di violazioni presuppone che le violazioni poste a fondamento della misura risultino effettivamente accertate; meri verbali non seguiti da ordinanza-ingiunzione o ordinanze-ingiunzione successivamente annullate non sono sufficienti.
  • Quando i provvedimenti sanzionatori presupposti da una misura amministrativa sono stati annullati dall’autorità giudiziaria, l’amministrazione non può utilizzarli come base per affermare la reiterazione dell’illecito, salvo che sussista un autonomo e definitivo accertamento dei fatti.
  • Nel procedimento di revoca di un’autorizzazione per reiterazione di illeciti, l’amministrazione deve verificare l’esito definitivo dei procedimenti sanzionatori presupposti e motivare adeguatamente sulla loro attualità e rilevanza.
  • Una disciplina locale che sottoponga gli operatori di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni a restrizioni territoriali più gravose rispetto agli operatori autorizzati dal comune che l’ha adottata può integrare una disparità di trattamento incompatibile con i principi di imparzialità e concorrenza.

Revoca dell’autorizzazione NCC per reiterazione di violazioni non definitivamente accertate

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società esercente il servizio di noleggio con conducente mediante natanti contro il Comune di Caorle e la Provincia di Venezia. Sono stati impugnati l’ordinanza comunale di revoca dell’autorizzazione e il successivo decreto provinciale di rigetto del ricorso amministrativo.

Premesse e procedimento

La società era titolare di un’autorizzazione rilasciata dal Comune di Caorle per il servizio di trasporto pubblico non di linea. Dopo precedenti sospensioni dell’autorizzazione, il Comune aveva avviato un procedimento disciplinare sulla base di numerosi verbali elevati dal Comune di Venezia per violazioni dell’art. 5-bis della legge n. 21/1992 e del regolamento comunale sull’accesso al territorio veneziano.

All’esito del procedimento, il Comune di Caorle aveva revocato l’autorizzazione. La società aveva proposto ricorso amministrativo al Commissario della Provincia di Venezia, che lo aveva respinto, e successivamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente aveva contestato, tra l’altro:

  • la tardività della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare;
  • la violazione dei termini e delle garanzie difensive previste dalla legge regionale veneta e dal regolamento comunale;
  • l’utilizzo del termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in luogo del termine di trenta giorni previsto dalla disciplina speciale;
  • la mancata istituzione della commissione disciplinare;
  • l’applicazione di una sanzione personale a una società qualificata come obbligata in solido;
  • la necessità che le violazioni fossero definitivamente accertate prima dell’adozione della revoca;
  • il difetto di motivazione dell’ordinanza comunale;
  • la disparità di trattamento tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri comuni della Città Metropolitana.

Istruttoria disposta dalla Sezione

Con due pareri interlocutori la Sezione ha chiesto di aggiornare l’istruttoria, verificare l’attualità dell’interesse a ricorrere e ricostruire, per ciascun verbale posto a fondamento della revoca, l’eventuale emissione di ordinanze-ingiunzione, la proposizione di ricorsi davanti al Giudice di pace e l’esito definitivo dei relativi giudizi.

L’istruttoria ha evidenziato che alcuni verbali non erano stati seguiti da ordinanza-ingiunzione. Per gli altri, le ordinanze-ingiunzione erano state annullate dal Giudice di pace di Venezia; in diversi casi il Comune di Venezia aveva rinunciato agli appelli proposti davanti al Tribunale.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto decisivo il fatto che nessuno dei verbali richiamati nel provvedimento di revoca risultasse sorretto da una violazione definitivamente accertata in senso favorevole all’amministrazione. I verbali privi di successiva ordinanza-ingiunzione e le ordinanze-ingiunzione annullate dall’autorità giudiziaria non potevano costituire il fondamento della reiterazione dell’illecito.

Ne derivava l’insufficienza dell’istruttoria e del presupposto sostanziale della revoca. L’amministrazione non aveva dimostrato l’esistenza di violazioni definitivamente accertate idonee a giustificare la misura espulsiva dal regime autorizzatorio.

La Sezione ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 501/2024, che aveva dichiarato illegittima la disciplina del Comune di Venezia nella parte in cui modulava la zona a traffico limitato in modo differenziato a seconda che l’autorizzazione NCC fosse stata rilasciata dal Comune di Venezia o da altri comuni della Città Metropolitana. È stata altresì richiamata la sentenza n. 6124/2021, che aveva già stigmatizzato la medesima disparità di trattamento.

Esito

Il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Consiglio di Stato ha espresso l’avviso che il ricorso straordinario debba essere accolto. La questione relativa all’assenza di violazioni definitivamente accertate è stata considerata sufficiente a definire la controversia; gli altri motivi non esaminati sono stati ritenuti non rilevanti o comunque inidonei a condurre a una diversa conclusione.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoTaxi e noleggio con conducenteAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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