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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso della ritenuta del 27% operata in Italia sui dividendi corrisposti da una società italiana a favore di una società stabilita nei Paesi Bassi, che aveva chiesto l’esenzione prevista dalla disciplina interna di recepimento della direttiva madre-figlia. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello, invece, la CTR aveva ritenuto che la struttura societaria fosse artificiosa, che la società non avesse provato di essere beneficiaria effettiva dei dividendi e che non fosse dimostrata la tassazione dei dividendi nei Paesi Bassi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (i) violazione dell’art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973 e della direttiva madre-figlia, per avere ritenuto non sufficiente la sussistenza dei requisiti normativi e della certificazione prevista; (ii) violazione della stessa disciplina per avere negato la qualifica di beneficiario effettivo e qualificato la società come conduit, sostenendo che la direttiva non richiede tale requisito e che, comunque, non erano provati gli indici dell’abuso; (iii) nullità per motivazione apparente sulla scelta della residenza olandese; (iv) violazione dell’art. 27-bis e dell’art. 2697 c.c., oltre che nullità per motivazione apparente, per aver ritenuto non provata la tassazione dei dividendi in Olanda; (v) violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere disatteso il valore probatorio delle dichiarazioni dell’autorità olandese; (vi) violazione dell’art. 10-bis l. n. 212/2000 e dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973, deducendo l’inapplicabilità della norma antiabuso sopravvenuta. La società ha anche chiesto, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo fondati il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo nel senso che la CTR non aveva correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità in tema di abuso del diritto nella direttiva madre-figlia, beneficiario effettivo, costruzione artificiosa e prova della reale disponibilità dei dividendi; ha inoltre accolto il quarto motivo, precisando che il requisito dell’assoggettamento a tassazione nello Stato membro di residenza non richiede la prova dell’effettivo pagamento dell’imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    comma 1, lett. c; comma 2; comma 5

    Norma interna di recepimento della direttiva madre-figlia, regolante il rimborso/esenzione dalla ritenuta sui dividendi; nella versione applicabile ratione temporis conteneva una clausola antiabuso e, dopo le modifiche successive, rinvia all’art. 10-bis l. n. 212/2000.

  • art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come disposizione sulla ritenuta operata sui dividendi e nel confronto con la disciplina di esenzione/rimborso.

  • Direttiva 90/435/CEE

    Direttiva madre-figlia, finalizzata a garantire la neutralità fiscale delle distribuzioni di utili infragruppo e a eliminare la doppia imposizione economica.

  • Direttiva 2011/96/UE

    Successione della direttiva madre-figlia; la disciplina antiabuso unionale è richiamata come base della normativa interna di recepimento.

  • Direttiva (UE) 2015/121

    Ha modificato la direttiva madre-figlia introducendo una clausola generale antiabuso, recepita nell’ordinamento nazionale tramite l’art. 10-bis l. n. 212/2000.

  • art. 10-bis l. n. 212 del 2000

    Clausola generale antiabuso/elusione fiscale; per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2016 è il riferimento normativo interno per negare il beneficio in presenza di abuso del diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte precisa che, in caso di contestazione di abuso, spetta all’amministrazione dimostrare gli elementi costitutivi della pratica abusiva.

  • art. 116 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ne accoglie la censura nei termini prospettati dalla CTR, ma ribadisce la necessità di un esame conforme ai criteri probatori applicabili.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, poi ritenuto assorbito.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato come fondamento della libertà di stabilimento che la direttiva madre-figlia contribuisce a rendere effettiva.

Massime di principio

  • In materia di esenzione/rimborso della ritenuta sui dividendi infragruppo, la disciplina madre-figlia va letta alla luce del principio unionale di divieto delle pratiche abusive: l’amministrazione può negare il beneficio anche quando le condizioni formali risultino rispettate, purché dimostri una costruzione artificiosa e l’uso fraudolento o abusivo della direttiva.
  • Il requisito del beneficiario effettivo, pur non essendo una clausola espressa della direttiva madre-figlia come in altri settori, può assumere rilievo come indice della natura abusiva della struttura societaria; la sua assenza non basta da sola, ma va apprezzata insieme a tutti gli altri elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
  • Per configurare l’abuso occorre un accertamento complessivo sulla sostanza economica della società percettrice, sulla sua effettiva capacità gestionale, sulla libera disponibilità dei dividendi e sull’eventuale obbligo di ritrasferimento a terzi: il giudice deve valutare indici come attività reale, assetto dei costi, personale, locali, attrezzature, flussi finanziari e funzioni di mera interposizione.
  • Nelle controversie sul rimborso della ritenuta sui dividendi, l’onere di provare l’abuso grava sull’amministrazione finanziaria quando intenda negare il beneficio per ragioni antielusive; viceversa, al contribuente spetta provare i requisiti oggettivi richiesti dalla direttiva e dalla normativa interna per accedere al regime di favore.
  • Il requisito dell’assoggettamento a tassazione nello Stato membro di residenza non comporta necessariamente la prova dell’effettivo pagamento dell’imposta o di un esborso concreto, essendo sufficiente che la società sia soggetta a imposizione in quello Stato secondo la disciplina applicabile.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo coerente e completo sull’eventuale natura artificiosa della struttura societaria; non è sufficiente richiamare collegamenti tra soci o residenze estere senza verificare, con i criteri pertinenti, se la società abbia svolto attività economica reale e abbia effettivamente potuto disporre dei dividendi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del dirittoBuona fede e correttezzaGiudicato

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