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Sentenza

Sentenza n. 4316/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4047/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 30 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202601376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4047/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale difensore antistatario beneficiario della liquidazione delle spese, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4047/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 30 settembre 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 ottobre 2025. La sentenza aveva riconosciuto a una docente la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e liquidato in favore del suo difensore € 1.100,00, oltre spese generali del 15%, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto e pagato. Dedotta la persistente mancata corresponsione delle somme distratte, il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. Accerta che la sentenza civile è passata in giudicato e che, dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per procedere all’esecuzione giudiziale; rileva inoltre che il Ministero non ha provato l’integrale adempimento. Ordina quindi al Ministero di pagare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, € 1.100,00 oltre spese generali del 15%, accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; al commissario non spetta compenso. Condanna inoltre il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 4047/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 30 settembre 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 31 marzo 2026 (all. 3 al ricorso).

    Il TAR ritiene comprovato il passaggio in giudicato del titolo in base all’attestazione della cancelleria e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata all’Amministrazione resistente in data 2 ottobre 2025 (all. 2 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità, e deve essere trascorso prima di procedere all’esecuzione giudiziale.

  • art. 474 c.p.c.

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata all’Amministrazione resistente in data 2 ottobre 2025 (all. 2 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini indicati dal TAR, costituisce titolo esecutivo la sentenza dotata di attestazione di conformità, la cui notifica presso la sede del debitore rileva per il decorso del termine dilatorio prima dell’esecuzione giudiziale.

Massime di principio

  • L’ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione in copia conforme, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica e l’Amministrazione non prova di averne dato integrale esecuzione.
  • In caso di inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine, per provvedere all’esecuzione entro il termine stabilito.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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