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Sentenza

Sentenza n. 128/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 2561/2024, resa dal Tribunale di Taranto (Seconda Sezione Civile), emessa ex art. 281 terdecies c.p.c. pubblicata in data 18/10/2024, non impugnata e divenuta cosa giudicata (come da attestazione apposta dalla Cancelleria in data 30/09/2025), con la quale il Tribunale di Taranto, in riforma del decreto di liquidazione emesso in data 08/11/2023 dal Tribunale di Taranto (Sezione Penale), ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento nei confronti della Appia Eco S.r.l. della somma di euro 4.454,20 oltre accessori come per legge (interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito) a titolo di compenso per le prestazioni di custodia giudiziaria eseguite in relazione ad otto apparecchiature elettroniche per gioco videopoker sequestrate in danno di Giugno Rosa il 10 aprile 2019 dalla G.d.F. e distrutte il 20 settembre 2023, nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del Ministero intimato, in caso di perdurante inerzia dello stesso oltre il termine assegnatogli; per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese, ivi compreso il contributo unificato pari ad € 300,00, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;

Giustizia amministrativa202501147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile divenuta definitiva, che aveva liquidato all’impresa un compenso per prestazioni di custodia giudiziaria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto che, in riforma del decreto di liquidazione emesso in sede penale, aveva riconosciuto in suo favore la somma di euro 4.454,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale compenso per la custodia di otto apparecchiature elettroniche per gioco sequestrate e successivamente distrutte. La sentenza civile era stata notificata al Ministero, non impugnata ed era divenuta cosa giudicata. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha depositato una fattura elettronica attestante l’integrale pagamento della somma dovuta. L’impresa ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese in ragione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che il pagamento documentato dal Ministero e la dichiarazione dell’impresa hanno dimostrato l’integrale soddisfazione della pretesa fatta valere in ottemperanza, sicché non residuava alcuna utilità concreta per una pronuncia sull’esecuzione del giudicato né per la nomina del commissario ad acta. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    Il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, durante il processo, un’attività sopravvenuta dell’amministrazione soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito.

  • art. 93 c.p.c.

    La disposizione è richiamata per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in forza del giudicato, intervenuto nelle more del processo e documentato in giudizio, determina il venir meno dell’utilità concreta della domanda esecutiva e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività sopravvenuta dell’amministrazione soddisfi pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare alcuna utilità residua al ricorrente.
  • L’integrale adempimento del giudicato durante il giudizio di ottemperanza esclude la necessità di nominare un commissario ad acta, ma non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese del processo secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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