Cassazione Civile, Ordinanza n. 38679/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva intimato a una società di pagare a un'altra società l'importo residuo di euro 19.928,70, asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per il noleggio a freddo di un frantoio mobile da cantiere. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del tribunale adito, in forza di una clausola contrattuale di deroga esclusiva a favore del foro di Bergamo contenuta nell'ordine di acquisto del 22 agosto 2019. Il tribunale ha respinto l'eccezione ritenendo che il contratto rilevante fosse il successivo contratto n. 19/00136, sottoscritto da entrambe le parti il 26 agosto 2019, nel quale era inserita una clausola di foro esclusivo in favore del Tribunale di Cuneo, specificamente approvata. La soccombente in opposizione ha quindi proposto regolamento di competenza, lamentando: la violazione delle norme sulla formazione e interpretazione del contratto e sulla valutazione delle prove; il mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale; e vizi motivazionali, oltre a una dedotta violazione della disciplina sugli appalti pubblici. La resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale, adottata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non avesse natura decisoria sulla competenza, ma contenesse solo una delibazione sommaria e incidentale, funzionale alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e alla prosecuzione del giudizio nel merito. Mancando una rimessione della causa in decisione, l'invito alle parti a precisare le conclusioni e un'espressione inequivoca della volontà del giudice di definire definitivamente la questione di competenza, il provvedimento non era impugnabile con regolamento di competenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza è esperibile solo avverso provvedimenti idonei a rendere incontestabile la decisione sulla competenza; non lo è quando il giudice si sia limitato a una valutazione non decisoria e provvisoria.
art. 187 c.p.c.
Per una decisione separata su questioni pregiudiziali occorre la rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni.
art. 189 c.p.c.
La questione pregiudiziale, per essere definita separatamente, richiede la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa in decisione.
art. 177 c.p.c.
La valutazione del giudice sulle questioni pregiudiziali, se compiuta solo ai fini della scelta processuale di trattare insieme merito e rito, non equivale a decisione definitiva.
art. 648 c.p.c.
La concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è provvedimento strumentale e non implica di per sé una decisione definitiva sulla competenza.
art. 183, comma 6, c.p.c.
L'assegnazione dei termini per le memorie è stata valorizzata come indice della prosecuzione del giudizio di merito e non della definizione della questione di competenza.
art. 38, commi 3 e 4, c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale e il suo rilievo sono richiamati come tema devoluto, ma il provvedimento impugnato non ha assunto carattere decisorio tale da consentire il regolamento.
art. 28 c.p.c.
È richiamato in relazione alla competenza territoriale, ma la Corte non entra nel merito della clausola derogatoria perché il ricorso è inammissibile.
art. 1326 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di formazione del contratto e individuazione del contratto rilevante; non esaminato nel merito per l'inammissibilità.
art. 1327 c.c.
Richiamato dal ricorrente sulla formazione del vincolo contrattuale; non oggetto di decisione di merito.
art. 1331 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla formazione/efficacia del contratto; non esaminato nel merito.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente sull'interpretazione del contratto; non scrutinato dalla Corte per la declaratoria di inammissibilità.
art. 116 c.p.c.
Invocato come parametro di valutazione delle prove; la Corte non affronta il relativo merito.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; non incide sulla ratio decidendi, che è processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma la decisione si fonda sulla natura non decisoria del provvedimento impugnato.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
legge 18 giugno 2009, n. 69
È richiamata per ricordare che, anche dopo la riforma della forma della decisione sulla competenza, resta decisiva la natura effettivamente definitiva del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza con cui il giudice respinge sommariamente l'eccezione di incompetenza territoriale ai soli fini della concessione della provvisoria esecuzione non ha natura decisoria sulla competenza e non è impugnabile con regolamento di competenza.
- Perché un provvedimento del giudice istruttore sulla competenza sia ricorribile con regolamento di competenza, occorre che risulti in modo inequivoco la volontà di definire definitivamente la questione davanti a sé; in mancanza, la statuizione resta meramente strumentale o interinale.
- La mera affermazione della competenza, se inserita in un'ordinanza che dispone la prosecuzione del giudizio nel merito e assegna i termini processuali, può integrare solo una valutazione sommaria priva di effetti preclusivi.
- La concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la delibazione incidentale della competenza non rendono incontestabile la decisione sulla competenza stessa.
- Il regolamento di competenza non può essere utilizzato contro provvedimenti che non chiudono definitivamente la questione di competenza, anche se contengono argomentazioni o richiami alla clausola di foro convenzionale.
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