Sentenza n. 4047/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro del 22 maggio 2025 n. 2410.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 2.500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e munita di formula esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, mediante accredito dell'importo nominale di € 2.500. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'importo del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato, rilevando che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. Il credito non era stato contestato dal Ministero né nell'an né nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento e compiere gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato; il giudice ha accertato l'inottemperanza e adottato gli ordini necessari per l'esecuzione del titolo, compresa la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'Amministrazione costituisce presupposto per procedere all'azione esecutiva e, nella fattispecie, risultava già maturato prima della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'inottemperanza a una sentenza di condanna della pubblica amministrazione può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non controverso il credito nell'an e nel quantum e di ordinare il pagamento integrale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuando tempi e modalità dell'intervento sostitutivo.
- Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e risultino connesse ai compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria già percepita.
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