Sentenza n. 120/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 23 del 21.02.2024 del Comune di Porto Cesareo - Settore VII - Urbanistica SUE, notificata alla ricorrente in data 29.2.2024, recante “Ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.) Olimpio Joice e Olimpio Simone”, nella parte in cui si è ordinato alla ricorrente “in qualità di comproprietaria e responsabile dell’abuso di demolire le opere abusive sopra specificate e ripristinare lo stato dei luoghi preesistente all’esecuzione delle opere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente”, nonché nella parte in cui si è comunicato alla stessa ricorrente che “in difetto e decorso inutilmente il termine sopra assegnato, senza che sia stata eseguita la demolizione verrà comminata una sanzione pecuniaria di importo pari ad € 20.000 (ventimila/00) ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti, incluso, ove occorra, il presupposto verbale del Comando di Polizia Municipale prot. 822 del 09.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi, con preannuncio della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo, in primo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il Comune avrebbe erroneamente ritenuto che l’intero immobile fosse stato realizzato tra il 1983 e il 1989, mentre le opere sarebbero anteriori al 1967. A sostegno ha richiamato un’aerofotogrammetria del 1968, la vegetazione presente nelle immagini, dichiarazioni sostitutive, una nota comunale relativa alla nozione di centro abitato, relazioni tecniche sulla metodologia costruttiva, documentazione catastale e atti di compravendita. In secondo luogo, ha dedotto la propria estraneità alla realizzazione degli abusi e la violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, contestando l’imputazione della responsabilità dell’abuso e le conseguenze sanzionatorie prospettate nell’ordinanza. Il Comune non si è costituito, ma, a seguito degli incombenti istruttori disposti dal TAR, ha depositato una relazione e le aerofotogrammetrie storiche poste a fondamento dell’ordine demolitorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla data di realizzazione, ha affermato che l’onere della prova grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova e dell’art. 64, comma 1, c.p.a., poiché il privato è normalmente nella disponibilità degli elementi documentali relativi all’epoca e alla consistenza dell’opera. Tale onere può essere temperato quando il privato fornisca elementi rilevanti e concreti, come aerofotogrammetrie, dati catastali, caratteristiche dei materiali, testimonianze o dichiarazioni sostitutive corroborate da ulteriori elementi precisi e concordanti; nel caso concreto, tuttavia, nessuno degli elementi prodotti ha reso verosimile la preesistenza dei manufatti alla data dedotta. Il TAR ha attribuito prevalenza, in assenza di ulteriori elementi, all’aerofotogrammetria comunale del 1968, ha ritenuto non dimostrativa la vegetazione visibile nelle ortofoto, prive di adeguato riscontro le dichiarazioni sostitutive e le relazioni tecniche, e inidonei a provare la veridicità delle dichiarazioni contenutevi il preliminare del 1960 e l’atto di compravendita del 2005. Ha inoltre escluso che la nota relativa al centro abitato dimostrasse l’ubicazione dell’immobile in area esterna al centro abitato, precisando che, in mancanza di una formale perimetrazione, il centro abitato costituisce una nozione di fatto. Il TAR ha rilevato anche che l’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e PAI, e che la ricorrente non aveva dimostrato l’anteriorità dell’edificazione rispetto all’apposizione dei vincoli né l’esistenza delle necessarie autorizzazioni. Quanto alla dedotta estraneità alla realizzazione degli abusi, il giudice ha richiamato la natura reale dell’ordine di demolizione: la misura può essere adottata nei confronti del proprietario attuale o di chi abbia un rapporto qualificato con la cosa, anche se non autore materiale dell’abuso. Le censure relative alla preannunciata sanzione pecuniaria e all’eventuale acquisizione al patrimonio comunale sono state ritenute generiche, indimostrate e comunque inidonee a incidere sulla legittimità dell’ordinanza demolitoria. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi
L’ordine di demolizione è una misura ripristinatoria reale, adottabile nei confronti del proprietario o di chi abbia un rapporto qualificato con l’immobile, indipendentemente dalla responsabilità personale nella realizzazione dell’abuso.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione pecuniaria di importo pari ad € 20.000
La censura contro la sanzione pecuniaria preannunciata è stata ritenuta generica e inidonea a incidere sulla legittimità dell’ordine demolitorio.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Il ricorrente deve provare le circostanze che rientrano nella propria disponibilità; in materia edilizia, l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’opera grava ordinariamente sul proprietario o responsabile dell’abuso, secondo il principio di vicinanza della prova.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
In assenza di una formale perimetrazione urbanistica, la nozione di centro abitato è una nozione di fatto, da accertare sulla base dell’aggregazione di case continue e vicine.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le dichiarazioni sostitutive possono contribuire alla prova dell’epoca dell’edificazione solo se corroborate da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; da sole non dimostrano la data di realizzazione dell’abuso.
Massime di principio
- In materia di abusi edilizi, l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’opera grava ordinariamente sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in quanto soggetto nella disponibilità degli elementi documentali rilevanti, secondo il principio di vicinanza della prova e l’art. 64, comma 1, c.p.a.
- L’onere probatorio sull’epoca dell’edificazione può essere temperato quando il privato fornisca elementi concreti e rilevanti, quali aerofotogrammetrie, dati catastali, caratteristiche dei materiali, testimonianze o dichiarazioni sostitutive corroborate da ulteriori elementi precisi e concordanti; mere allegazioni difensive o singoli documenti non comprovati non sono sufficienti.
- L’ordine di demolizione di opere abusive ha natura reale e può essere rivolto al proprietario attuale o a chi abbia con l’immobile un rapporto qualificato idoneo ad assicurare il ripristino dell’ordine urbanistico violato, anche se il destinatario non ha materialmente realizzato l’abuso.
- In assenza di una formale perimetrazione urbanistica, la nozione di centro abitato rilevante ai fini dell’art. 31 l. n. 1150/1942 è una nozione di fatto, da accertare sulla base della concreta configurazione dell’aggregato edilizio e della documentazione disponibile.
- La mancata dimostrazione dell’anteriorità dell’edificazione rispetto all’apposizione di vincoli paesaggistici, idrogeologici o di pericolosità idraulica, unitamente all’assenza delle necessarie autorizzazioni, impedisce di escludere l’abusività delle opere.
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