Sentenza n. 23/2026 - Aosta, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sarre sulla proposta dei ricorrenti prot. n. 8358 Pratica n. 2/2025/PUD del giorno 8 agosto 2025 di approvazione dello Studio Unitario relativo alla zona di P.R.G.C. denominata “Cb002”, e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Sarre di provvedere sulla precitata istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Sarre sulla proposta di approvazione dello Studio Unitario relativo alla zona di PRGC denominata “Cb002”
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il silenzio del Comune di Sarre sulla proposta, presentata l'8 agosto 2025, di approvazione dello Studio Unitario relativo alla zona di PRGC “Cb002”, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato una nota di rigetto dell'istanza; successivamente, secondo quanto dichiarato dai ricorrenti, ha giudicato la proposta ammissibile. I ricorrenti hanno quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha applicato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato: quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse al ricorso, il giudice non può procedere all'esame del merito ed è tenuto a dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione del Comune e della richiesta dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente prima della decisione, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza esaminare il merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni applicabili alla decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla domanda proposta.
- La dichiarazione univoca del venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare la legittimità del silenzio o il merito della pretesa sostanziale.
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