Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32376/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente persona fisica che era socio e legale rappresentante di una società di persone cessata, del parziale rifiuto opposto dall'agente della riscossione alla sua istanza di adesione alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 145/2018 (cd. saldo e stralcio), presentata in relazione a una cartella esattoriale relativa a debiti tributari della società cessata. La CTR del Piemonte aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo che la disciplina del saldo e stralcio fosse applicabile solo ai debitori persone fisiche e non anche a debiti riferibili a una società di persone iscritti a ruolo, ancorché gravanti solidalmente sui soci. In cassazione il contribuente proponeva due motivi di ricorso, ma prima della decisione depositava memoria evidenziando di avere aderito a una successiva definizione agevolata delle controversie ex l. n. 197/2022, allegando l'istanza, il provvedimento di accoglimento dell'agente della riscossione e la prova dei versamenti effettuati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha esaminato in via preliminare la sopravvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022. Ha rilevato che l'istanza del contribuente era stata accolta dall'agente della riscossione e che erano stati prodotti in giudizio i pagamenti effettuati sino a quel momento, con impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti. Richiamando il principio di diritto già affermato in tema di rottamazione, ha precisato che l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale dell'intero debito rateizzato, ma solo il perfezionamento della procedura amministrativa di definizione e la prova dei pagamenti già eseguiti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ritenendo superflua ogni pronuncia sui motivi di ricorso, e ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 184 e 185

    è la disciplina della definizione agevolata (saldo e stralcio) invocata nella fase amministrativa e oggetto del diniego parziale impugnato; la CTR l'aveva ritenuta non applicabile a debiti riferibili a società di persone.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231-252

    disciplina la definizione agevolata delle controversie e dei carichi affidati all'agente della riscossione cui il contribuente ha aderito in corso di causa.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 236

    "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    la Corte la interpreta nel senso che l'estinzione del processo non postula il pagamento integrale dell'importo dovuto secondo il piano rateale, ma solo il perfezionamento della procedura e la prova dei versamenti già eseguiti.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 6

    la Corte richiama il precedente orientamento formatosi sulla rottamazione-ter, ritenendo identica la formulazione rispetto all'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 e dunque applicabile lo stesso principio.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018 nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle controversie, l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della procedura amministrativa e alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati, non già al pagamento integrale dell'intero debito rateizzato.
  • Quando sopravviene una valida adesione alla definizione agevolata con accoglimento dell'istanza da parte dell'agente della riscossione e prova dei versamenti dovuti sino a quel momento, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo e non entrare nel merito dei motivi di ricorso.
  • La disciplina sulla definizione agevolata va letta in modo coerente con la finalità deflattiva della lite tributaria, privilegiando il dato del perfezionamento procedurale e dell'adempimento documentato rispetto all'integrale soddisfazione immediata del credito.
  • Se interviene una causa sopravvenuta che determina l'estinzione del giudizio, le questioni originarie di merito divengono assorbite e non necessitano di esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.